Il MISE, con comunicato di ieri 25 giugno, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno scorso il decreto contenente disposizioni applicative del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.
A tale beneficio potranno accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il Credito d’imposta per la formazione 4.0. , come informa il MISE, serve a:
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Mentre i vantaggi saranno i seguenti:
- Credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
- La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
A chi si rivolge
- Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
- Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
- Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano
Come si accede
- Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.
- Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
- Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
(Fonte: MISE)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 maggio 2018
Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. (18A04324)
(GU n.143 del 22-6-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per talune spese
di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o
al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal
«Piano Nazionale Impresa 4.0»;
Visto, in particolare, il comma 52 del sopracitato art. 1, che
stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e in particolare dall'art. 31 del medesimo regolamento in
materia di «Aiuti alla formazione»;
Visto, altresi', il successivo comma 55 del predetto art. 1, che
dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie,
con particolare riguardo alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal
beneficio;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre
agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi
aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali
contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato
territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con
le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici
interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (di
seguito «Tuir») e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in
particolare l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i
soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che prevedono, tra l'altro, la possibilita' per l'Agenzia
delle entrate di emanare, per la riscossione dei crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con
le modalita' previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973;
Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 1,
commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative
dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella
forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in
compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente
nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria
4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2017.
Art. 2
Soggetti beneficiari ed esclusioni
1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dall'attivita' economica
esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione
primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle
dimensioni, dal regime contabile e dalle modalita' di determinazione
del reddito ai fini fiscali.
2. Gli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali
possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale
dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attivita'.
3. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in
difficolta'», cosi' come definite dall'art. 2, punto 18), del
regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 3
Attivita' ammissibili
1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione
finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del
personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale
Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attivita' ammissibili al
credito d'imposta le attivita' di formazione concernenti le seguenti
tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realta' virtuale (RV) e realta'
aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza
con gli obiettivi del «Piano nazionale Impresa 4.0» potranno essere
individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
3. Le attivita' di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1
sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia
espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o
territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale
del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal
legale rappresentante dell'impresa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente
l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attivita' formative
agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali
individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di
applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o
consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivita' formative.
4. Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si
intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato,
anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto
di apprendistato sono ammissibili le attivita' di formazione relative
all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma
1.
5. L'eventuale partecipazione alle attivita' di formazione anche di
altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro
subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del
credito d'imposta.
6. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano erogate da
soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le
attivita' commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di
attivita' di formazione finanziata presso la regione o provincia
autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a
universita', pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a
soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il
regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a
soggetti in possesso della certificazione di qualita' in base alla
norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Art. 4
Spese ammissibili
1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese
relative al personale dipendente impegnato come discente nelle
attivita' di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale
riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per
costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e
contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del
trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive, delle
ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate
di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile
nonche' delle eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore
in caso di attivita' formative svolte fuori sede.
2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese
relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno
degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205
del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attivita'
di formazione ammissibili; in questo caso, pero', le spese
ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non
possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua
spettante al dipendente.
3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei
commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 5
Misura del credito d'imposta
e modalita' di fruizione
1. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle
spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel
limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti,
le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della
documentazione contabile previsto dal successivo art. 6 sono
riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non
superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro;
fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del
credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il
limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24. Non
si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
4. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e' ammesso a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento
delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento
degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art. 6. Ai
soli effetti dell'individuazione del momento di decorrenza della
utilizzabilita' in compensazione del credito d'imposta, le spese
relative all'obbligo di certificazione contabile indicate al comma 2
si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.
5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito
d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Art. 6
Obblighi documentali e dichiarativi
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti.
2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei
conti, l'apposita certificazione e' rilasciata da un revisore legale
dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti
nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico,
il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei
conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi
dell'art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per
il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del
credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri
le modalita' organizzative e i contenuti delle attivita' di
formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attivita' di
formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere
predisposta a cura del dipendente partecipante alle attivita' in
veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attivita'
di formazione. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano
commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve
essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore
esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie
sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione
contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta
applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti
e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con
specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre,
devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento
delle attivita' formative sottoscritti congiuntamente dal personale
discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.
4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono
parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili
e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude
l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia
delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.
5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del Tuir.
Art. 7
Controlli
1. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia
delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione e della
documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati
alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di
accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla
conformita' delle attivita' di formazione svolte rispetto a quelle
considerate ammissibili dalla disciplina, all'effettivita' delle
spese sostenute, allo loro congruita' e ogni altro elemento rilevante
ai fini della corretta applicazione del beneficio.
2. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito
d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a
causa dell'inammissibilita' delle spese sulla base delle quali e'
stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine
civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
3. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo
effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie
valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di
specifiche attivita' di formazione o di altri elementi, l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il
proprio parere.
Art. 8
Cumulo
1. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre misure di aiuto
aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle
intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n.
651/2014.
Art. 9
Disposizioni finanziarie e monitoraggio
1. Per le finalita' previste dall'art. 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito
d'imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per
l'anno 2019, autorizzata dall'art. 1, comma 56, della legge n. 205
del 27 dicembre 2017.
2. Le risorse indicate al comma 1 sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24.
3. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2018
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 533







