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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16024 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in merito all’applicazione del rito Fornero: “in relazione a un licenziamento illegittimo correttamente i giudici hanno applicato il rito Fornero con riconoscimento al lavoratore dell’indennità sostitutiva della reintegra” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 19 giugno 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 16024/2018.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 9 ottobre 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che, previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da … nei confronti della datrice di lavoro srl per euro 114.951,45, aveva comunque condannato la società al pagamento della somma netta di euro 67.500,00 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell’art. 18 L.n. 300 del 1970.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’ordinanza pronunciata a conclusione della fase sommaria prevista dal rito ex lege n. 92 del 2012, con cui alla società era stato ordinato di reintegrare il … nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno, costituisse valido presupposto da parte del lavoratore per esercitare l’opzione per le quindici mensilità prevista dal comma 3 dell’art. 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.

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In base al citato articolo 18, comma 3 come modificato, infatti, “al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”.

Si rammenta che, la richiesta dell’indennità va fatta entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza. Chiaramente tanto il diritto alla reintegrazione quanto quello all’indennità sostitutiva presuppongono l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e ne seguono la sorte. Solo il diritto del lavoratore di scegliere tra la prosecuzione del rapporto o la sua definitiva estinzione, mediante il pagamento dell’indennità sostitutiva, una volta esercitato, non è più suscettibile di revoca né di reviviscenza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra evidenziato.

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