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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11327 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Via libera al licenziamento per superamento del periodo di comporto anche se l’infermità del lavoratore disabile era dovuta ad una caduta nel bagno del lavoro. Per la cassazione va provato che la “scivolata” era dovuta ad un difetto del pavimento, non basta che l’azienda consentisse al ricorrente di usare il bagno per i normodotati” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 11 maggio 2018.

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 11327/2018.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 14.9.2015 (n. 115 del 2015) dichiarava la legittimità del licenziamento, intimato il 15.10. 2009, per superamento del periodo di comporto.

Interposto appello dal lavoratore, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 18.4.2016 (nr. 73 del 2016) respingeva il gravame, confermato la decisione in primo grado.

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Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che … aveva superato il periodo di comporto previsto dal CCNL di settore, dovendosi, a tal fine, considerare anche i giorni di assenza relativi all’infortunio sul lavoro del 2.2.2009, in difetto, in relazione allo stesso, di una responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c.

La Corte territoriale accertava che il lavoratore si era infortunato per essere “scivolato mentre deambulava per entrare nel bagno” e “senza che l’infortunato avesse indicato insidie o difetti di manutenzione del pavimento”; escludeva, pertanto, che l’evento di danno fosse da porre in correlazione causale con la condotta omissiva dedotta dal …; in particolare non lo era con il difetto di vigilanza che il lavoratore imputava alla società per avergli consentito di utilizzare il bagno dei normodotati; ciò perché non era stato allegato alcun collegamento tra la caduta a terra e l’assenza, nel servizio utilizzato, dei dispositivi a tutela dei disabili.

I giudici di  merito escludevano, altresì, di poter configurare una responsabilità ex art. 2087 c.c. per il fatto che la postazione lavorativa fosse posta ad una distanza tale da non rendere agevolmente accessibile il bagno destinato ai disabili; anche in relazione a tale profilo, giudicavano che la caduta non era da porre in collegamento causale con la distanza coperta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore disabile licenziato che veniva però rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

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