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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9234 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “via libera al licenziamento del parcheggiatore se emerge in seguito a un servizio televisivo mandato in onda da “le Iene” che selezionava i clienti distratti a cui dava in media un resto inferiore di 2 euro, salvo poi restituirli quando se ne accorgevano” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 16.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9234/2018.

La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento intimato a …., dipendente della s.r.l. …, con comunicazione del 13.1.2010, per la condotta consistita nell’aver reiteratamente consegnato ai clienti del parcheggio, gestito dalla società , un resto inferiore al dovuto, all’atto del ritiro della propria autovettura, nella giornata de …, come emergeva a seguito di diffusione di un servizio giornalistico nell’ambito del programma televisivo de nominato …;

che la Corte territoriale osservava, per quanto qui interessa, che il lavoratore non aveva contestato l’accadimento dei fatti, nella loro storicità, quali risultati dalla riproduzione visiva e tanto meno la riferibilità a sé degli stessi ma solo l’erronea indicazione – nel filmato – della data delle riprese nonché le modalità del montaggio per la trasmissione televisiva; che, in ogni caso, il filmato in forma integrale era stato prodotto in giudizio e dallo stesso emergeva che il dipendente, in sei casi su dieci, alla consegna, da parte del cliente, di una banconota di euro 20,00, a fronte di un costo di euro 3,00, restituiva sempre la somma di euro 15,00, salvo restituire l’ulteriore differenza nel caso in cui il cliente si fosse accorto dell’ammanco; che il lavoratore neppure negava di aver consegnato somme inferiori ma si giustificava affermando che i fatti erano dovuti a “situazioni contingenti”, senza, tuttavia, chiarire in cosa consistessero; che la prova orale confermava i fatti come emersi dalle riproduzioni filmate; che gli stessi integravano giusta causa di licenziamento, in ragione del vulnus cagionato alla fiducia della parte datoriale nell’affidabilità del proprio dipendente a rendere la delicata prestazione con la necessaria e completa rettitudine, trasparenza e diligenza; che la reiterazione degli episodi, il concorso con altri colleghi, la selezione dei clienti “distratti” attuata con accurata ponderazione allo scopo di non rendere prontamente riconoscibile l’incompleta restituzione del resto, la restituzione degli importi ai clienti che immediatamente si avvedevano dell’ammanco, la mancata segnalazione alla società – alla chiusura giornaliera della cassa – delle differenze contabili in eccesso rappresentavano elementi tutti che orientavano per un giudizio di proporzionalità della sanzione.

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Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il lavoratore che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema.

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