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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8419 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di licenziamento per impossibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse per cause dovute alla salute: “Legittimo il licenziamento del lavoratore colpito dal linfoma di hodgkin, che non avrebbe più comunque potuto svolgere il suo ruolo di benzinaio presso un’area di servizio e non c’era modo di adibirlo ad altro ruolo” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 6.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 8419/2018.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere confermava l’ordinanza, resa nella fase sommaria, di annullamento del licenziamento intimato a … – pompista presso l’area di servizio “San Nicola Est” – dalla … s.r.l. il 18.9.2008 in considerazione della sua inabilità al lavoro conseguente alla grave patologia contratta (linfoma di Hodgkin), con relativa reintegra nel posto di lavoro, limitando, tuttavia, il risarcimento del danno alla misura minima di legge, sul rilievo che il ricorrente, nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra, non avrebbe potuto in ogni caso lavorare a causa della malattia.

La Corte di appello di Napoli, adita in sede di reclamo da entrambe le parti, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società – assorbita quella del lavoratore – ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la legittimità del licenziamento dopo avere respinto l’eccezione di decadenza sollevata in relazione al superamento del termine per il deposito del ricorso giudiziale, sul rilievo che i termini introdotti dalla l. 183/2010 art. 32, comma 1, in virtù di quanto poi stabilito dall’art. 32, comma 1 bis, della stessa legge, introdotto dall’art. 2, comma 54, del d.l. 225/2010, conv. con modificazioni dalla legge n. 10/2011, non fossero applicabili e che pertanto non fosse maturata alcuna decadenza.

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Nel merito, alla luce di orientamento espresso dalla S.C. in relazione ad ipotesi di sopravvenuta infermità del lavoratore, la Corte rilevava che nella contrattazione collettiva non esisteva un profilo di “pompista self”, che dall’esame della prova per testi era emerso che tutti i pompisti erano addetti, all’occorrenza, alla pompa self e che l’organico aziendale era tale per cui, in mancanza di surrogabilità di alcune funzioni, doveva escludersi, in base a principi di correttezza e buona fede, una diversa organizzazione aziendale che non comportasse una utilizzazione piena delle prestazioni lavorative del lavoratore in coerenza con i principi di corrispettività, non potendo esigersi che il datore ricevesse una prestazione parziale non satisfattiva del suo interesse in un contesto aziendale del quale l’organizzazione da parte datoriale doveva ritenersi insindacabilmente rimessa allo stesso.

Aggiungeva che era emerso che l’azienda risentiva di un momento di crisi, in cui erano stati effettuati licenziamenti e non assunzioni e che era stato escluso che l’adibizione alla pompa self fosse meno nociva per il lavoratore, senza considerare che tale soluzione organizzativa avrebbe comportato l’adibizione continuativa degli altri lavoratori alle pompe di servizio, con maggiore esposizione a rischio degli stessi, e alterazione dell’organigramma aziendale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

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