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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 6989 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto: “la scelta del lavoratore di posticipare il procedimento disciplinare finalizzata a fornire un sostegno solido alle sue argomentazioni non vanifica il licenziamento del ginecologo della ASL condannato in primo grado per violenza sessuale su una paziente” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 22.3.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 6989/2018.

La sentenza attualmente impugnata .., in riforma delle sentenze del Tribunale di Marsala n. 543/2015 e n. 117/2016, rigetta il ricorso di …. – già in servizio presso il Consultorio familiare di …, in qualità di dirigente medico ginecologico – volto ad ottenere la dichiarazione di invalidità – per tardività dell’avvio del procedimento disciplinare – del licenziamento senza preavviso irrogatogli dalla ASP di …

La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:

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a) soltanto all’esito della comunicazione del dispositivo (…) della sentenza con la quale il GIP di Marsala ha condannato, in primo grado, il … per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nell’esercizio della propria professione in danno di una paziente e nei locali aziendali, la ASP di .. ha avuto, per la prima volta, piena cognizione delle concrete modalità di espletamento delle condotte delittuose, dell’esistenza di una precedente condanna per reato di identica natura in danno di una minorenne perfezionatosi nel 2010 sempre nello svolgimento dell’attività professionale (di cui la ASP non era mai stata informata dall’interessato, in contrasto con quanto stabilito dal CCNL di comparto) nonché dell’irrogazione dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e della sospensione dall’esercizio della professione medica;

b) infatti, anche quando (…) la ASP, dopo la revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha confermato la sospensione cautelare (facoltativa) del dipendente lo ha fatto sul presupposto della mera imputazione di generiche condotte illecite, ma senza aver ricevuto la trasmissione né di copia dell’ordinanza cautelare di sottoposizione del … agli arresti domiciliari né del conseguente provvedimento di rinvio a giudizio e comunque ignorando la sussistenza dell’indicata precedente condanna specifica, in passato irrogata al medico con pena sospesa;

c) pertanto, la scelta di posticipare l’avvio del procedimento disciplinare (…) non risulta certamente dovuta all’intento di eludere la disciplina di cui all’art. 55 – bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quanto piuttosto finalizzata a fornire un sostegno argomentativo solido e completo alla contestazione disciplinare, potenzialmente diretta alla irrogazione della sanzione del licenziamento (poi irrogato con provvedimento del 21 luglio 2014);

d) una volta riscontrata la tempestività della contestazione, non possono nutrirsi dubbi sull’idoneità delle condotte illecite del .. a ledere il rapporto di fiducia con la ASP.

Avverso la sentenza della Corte d’appello proponeva ricorso per cassazione il lavoratore che veniva rigettato dalla Cassazione con condanna altresì al pagamento delle spese di giudizio.

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