Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 4533 del 2018, ha stabilito che in caso di fusione per incorporazione tra due società, i superminimi riconosciuti al lavoratore possono essere assorbiti e dunque non più corrisposti.

Ma vediamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte con l’articolo pubblicato oggi (28.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Zambelli; Titolo: “La fusione assorbe i superminimi”) che di seguito riportiamo.

Con la sentenza 4533/2018 pubblicata ieri la Corte di cassazione interviene su una peculiare vicenda verificatasi a seguito della fusione per incorporazione di un istituto di credito nella banca protagonista della controversia.
Dai fatti di causa emerge che un lavoratore del predetto istituto beneficiava, presso l’incorporata, di un assegno ad personam non più corrisposto successivamente alla fusione in quanto “assorbito” nel trattamento economico, complessivamente più favorevole, al medesimo garantito dalla banca incorporante.
L’assorbimento così operato veniva però considerato illegittimo dal giudice del lavoro capitolino che, con decisione successivamente confermata in secondo grado, condannava la Banca al ripristino dell’assegno a favore del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive da questi medio tempore maturate.
Secondo i giudici di legittimità – investiti della questione con ricorso presentato dalla banca – la sentenza di merito ha peccato tuttavia di frettolosità, e la decisione sull’assorbibilità o meno dell’assegno in questione avrebbe meritato un maggior approfondimento.
Rileva infatti la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla banca, che la sentenza impugnata si è limitata a constatare che il riconoscimento dell’assegno ad personam derivava da un accordo individuale tra il lavoratore e la banca incorporata, e al fine di considerare non assorbibile tale emolumento avrebbe ritenuto sufficiente «che detto assegno forse percepito presso la precedente datrice di lavoro perché l’incorporazione non dà luogo ad alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma alla sua prosecuzione con conseguente assunzione da parte del subentrante degli obblighi assunti esistenti nei confronti dei lavoratori».
Ma così facendo – puntualizza la Cassazione – è restato «indimostrato quello che doveva essere dimostrato cioè che l’erogazione dell’assegno de quo fosse [avvenuta] “intuitu personae” e dunque non fosse riassorbibile».
Se, infatti, i superminimi concessi dal datore di lavoro sono generalmente soggetti ad assorbimento in caso di aumenti retributivi derivanti da fonti collettive, a sottrarsi a tale generale principio sono solamente i superminimi o comunque le eccedenze retributive erogate “intuitu personae”, ovvero quella remunerazione aggiuntiva alla retribuzione contrattualmente dovuta in ragione di una singolare valutazione delle speciali condizioni personali del lavoratore ed in previsione dei particolari vantaggi che il datore di lavoro conta di ottenere dalla sua prestazione, «restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento» (Cassazione 17861/2016).
Spetterà quindi alla Corte di appello, in funzione di giudice del rinvio, accertare se nel caso concreto il lavoratore abbia diritto o meno al mantenimento dell’assegno.
Non ci resta che attendere gli sviluppi giurisprudenziali sul tema.

NELLA SENTENZA 

1 LA QUESTIONE
Dopo la fusione per incorporazione di un istituto di credito in un’altra banca un lavoratore si è visto «assorbito» un assegno ad personam prima corrisposto dall’istituto incorporato nel trattamento economico, complessivamente più favorevole, garantito dalla banca incorporante
2 LE CONCLUSIONI
Per la Cassazione i superminimi sono generalmente soggetti ad assorbimento in caso di aumenti retributivi derivanti da fonti collettive, a meno che la remunerazione aggiuntiva sia figlia di una singolare valutazione delle speciali condizioni personali del lavoratore, che quest’ultimo deve provare in giudizio

Advertisement