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L’INPS, con il Messaggio n. 661 del 2018, relativamente al premio alla nascita o adozione di minore, ha comunicato agli interessati l’estensione del beneficio “a tutte le future madri” regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali di cui all’art. 1, comma 353, L.n. 232/2016, come da ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017.

In particolare, si legge quanto segue nel messaggio 661/2018.

Con la Circolare n. 39 del 2017, Circolare n. 61 del 2017 e Circolare n. 78 del 2017 sono state impartite le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con Ordinanza del 12 dicembre 2017, emessa nella causa iscritta al n. di R.G. 6019/2017, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dell’APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini c/INPS avverso le citate circolari Inps, in materia di “Premio alla nascita”, nella parte in cui è stato limitato l’accesso al predetto beneficio economico ad alcune categorie di donne straniere e precisamente alle donne titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007.

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Con il citato provvedimento è stato, inoltre, ordinato all’Inps di eliminare la condotta discriminatoria attraverso “l’estensione del beneficio assistenziale denominato “premio alla nascita” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016”, procedendo alla pubblicizzazione dell’ampliamento del novero dei beneficiari “attraverso la pubblicazione di una nota informativa sulla home page del proprio sito internet” (così l’Ordinanza).
Con il presente messaggio, al fine di ottemperare all’Ordinanza in oggetto, si forniscono le prime istruzioni per l’estensione del beneficio nei termini disposti dal Tribunale di Milano.

La procedura di presentazione telematica della domanda è stata, in tal senso, implementata.

Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019 del 2017.

Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Istituto e allegato al presente messaggio (all.1).

La struttura territorialmente competente valuterà, in base alla citata Ordinanza, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia con riferimento agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.

In ottemperanza al disposto dell’Ordinanza è stata, inoltre, pubblicata una nuova scheda informativa ed una news sull’Home page del sito dell’Istituto, finalizzata a pubblicizzare l’ampliamento del novero dei beneficiari.

I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà̀ un diverso orientamento giurisprudenziale.

Vedi anche allegato 1 – istanza riesame premio nascita straniero.

(Fonte: INPS)

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