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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 1173 del 2018, ha stabilito che “non può essere licenziato il lavoratore che durante la malattia (distorsione al ginocchio) fa passeggiate e bagni al mare. L’attività ludica non può essere infatti paragonata in quanto a pesantezza ad un lavoro e non pregiudica il recupero” ed ha quindi rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 19.1.2918).

Vediamo insieme i fatti di causa.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che, in accoglimento del ricorso proposto da …, ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla … s.p.a. in data 11 ottobre 2010, ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro condannando la società al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

La Corte territoriale ha ritenuto che non era stata raggiunta la prova che la condotta del lavoratore durante la convalescenza fosse tale da compromettere o ritardare la guarigione. In particolare ha osservato che: a) non vi era alcuna evidenza che il ricovero in ospedale fosse indispensabile per seguire i protocolli di cura; b) non vi era prova che nei primi quattro giorni di convalescenza non fosse stato osservato il riposo assoluto prescritto; c) che la consulenza disposta in primo grado aveva accertato che la moderata attività fisica svolta (brevi passeggiate e bagni di mare) non era incompatibile con le terapie di recupero della tonicità muscolare. Nel riscontrare una genericità delle obiezioni mosse in appello alla consulenza medica disposta in primo grado la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporne una rinnovazione ed ha ritenuto che non fosse risultato provato che lo … avesse tenuto durante il periodo di convalescenza un comportamento che per le sue caratteristiche si ponesse in violazione dei doveri di buona fede e correttezza a cui il lavoratore è tenuto ad attenersi anche durante la malattia né che fosse ravvisabile una negligenza nel seguire i protocolli terapeutici stabiliti dal sanitario che lo aveva in cura.

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Ricorreva in cassazione la società datrice di lavoro.

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