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Malattia grave o ingravescente, l’INPS la considera ricovero ospedaliero:

L’INPS, con la Circolare 139 del 2017, ha fornito le linee guida e le istruzioni operative sulla malattia grave o ingravescente dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, con parificazione della stessa al ricovero ospedaliero. Infatti la L.n. 81 del 2017 ha disposto – per tale categoria di lavoratori – che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, con l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Mauro Pizzin, Titolo: “Malattie gravi equiparate al ricovero”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo

Con la circolare n. 139/17 di ieri l’Inps chiarisce il concetto di malattia grave o ingravescente, la quale, a norma della legge n.81/2017, consente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/95, di ricevere in caso di periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% l’indennità di malattia come se ci fosse il ricovero.
Per essere così indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione – o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo. Tutto ciò premesso, alla luce dell’interpretazione fornita, può quindi intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.
Alla circolare l’Istituto allega anche un elenco di malattie che rientrano nella previsione di indennizzabilità (dalle neoplasie maligne in trattamento alle malattie dismetaboliche, dai periodi successivi ai trapianti alle intossicazioni) e fornisce le istruzioni per la presentazione e la documentazione dell’istanza da parte del lavoratore. In particolare, per il riconoscimento della tutela oggetto della circolare è necessario che gli uffici medico legali dell’Inps possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia. In quest’ottica, l’istituto previdenziale dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche un’ulteriore documentazione medica – caratterizzata da cartelle cliniche, relazioni mediche e accertamenti diagnostici – comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica o la sussistenza della grave patologia cronica come sopra descritta.

NELLA CIRCOLARE 

01 IL CHIARIMENTO

L’Inps ha definito con la circolare n. 139/17, pubblicata ieri, alcuni chiarimenti sul concetto di malattia grave o ingravescente, in presenza della quale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, anche al fine del trattamento economico, vengono equiparati alla degenza ospedaliera

02 LA CASISTICA

Per ottenere queste coperture il lavoratore in gestione separata deve essere affetto da una serie di patologie indicate dall’Istituto in un allegato alla circolare

 

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