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Pensionamento anticipato lavori usuranti, pubblicato il decreto:

È stato pubblicato sulla G.U. del 3 ottobre scorso il D.M. 20 settembre 2017  del Ministero del Lavoro relativo alla richiesta di pensionamento anticipato da parte di coloro che svolgono lavori usuranti.

Per approfondire la vicenda del pensionamento anticipato di queste categorie di lavoratori, vi proponiamo l’articolo pubblicato oggi (4.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Fabio Venanzi; Titolo: “Sconti “usuranti”, semplificate le istanze per gli assunti dal 2008”).

Ecco l’articolo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del ministero del Lavoro del 20 settembre 2017che avrebbe dovuto semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al pensionamento anticipato da parte degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddetti usurati).

Il provvedimento è la conseguenza delle modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio (legge 232/2016) al Dlgs 67/2011, per effetto del quale la pensione può essere conseguita a condizione che gli interessati possano vantare almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero almeno metà della vita lavorativa complessiva in una delle lavorazioni considerate usuranti. Inoltre non è più necessario aver svolto l’attività nell’ultimo anno di lavoro.

Dalla comparazione della tabella A allegata al decreto ministeriale 20 settembre 2011 vigente, rispetto a quella del decreto pubblicato ieri (decreto che è stato emanato esattamente a sei anni di distanza del precedente), l’unica semplificazione riguarda i rapporti di lavoro instaurati dall’11 gennaio 2008. Infatti in tale data è entrato in vigore l’obbligo dell’Unilav che assolve gli obblighi nei confronti degli enti previdenziali, compreso l’Inail. Per questi rapporti di lavoro non è richiesto alcun documento.

Per i rapporti di lavoro instaurati in precedenza rimane l’obbligo del libro matricola, libro unico del lavoro o del libretto di lavoro o di altra documentazione probatoria.

L’accesso al pensionamento rimane comunque subordinato al perfezionamento della quota di 97,6 e con una età anagrafica non inferiore a 61 anni e sette mesi. Nel caso dei lavoratori autonomi il requisito di quota e di età anagrafica è innalzato di una unità (98,6 con 62 anni e sette mesi). Tali requisiti valgono per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, per gli addetti alla cosiddetta “linea catena” nonché per i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (di almeno nove posti compreso il conducente).

Dal 1° gennaio 2017 sono state disapplicate le finestre mobili di 12/18 mesi quale differimento per riscuotere la prima rata di pensione, mentre dal 1° gennaio 2019 – e fino al 31 dicembre 2026 – non saranno applicati gli adeguamenti legati alla speranza di vita.

Il requisito di quota e quello anagrafico sono ulteriormente incrementati per chi lavora per un numero di notti inferiore a 78, ma non inferiore a 64 all’anno. Nel caso di un numero di notti compreso tra 64 e 71 la quota è pari a 99,6 con una età non inferiore a 63 anni e sette mesi per i dipendenti.

Coloro che perfezioneranno i requisiti nel corso del 2018 avrebbero dovuto presentare la domanda entro il 1° maggio 2017. In caso di ritardo, il lavoratore subirà un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico che può arrivare fino a tre mesi.

 

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