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Omesso versamento contributi e accertamento ispettivo, chiarimenti INL:

L’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 8376 del 2017, superando quanto aveva già stabilito con la Lettera circolare n. 9099, ha fornito chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo da cui, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016, consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (v, anche Ritenute previdenziali non versate perseguibili a fine anno).

Com’è noto, infatti, l’illecito assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di euro 10.000. In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

Devono pertanto ritenersi superate, le indicazioni fornite sul punto con la citata nota 9099/2016.

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Per chiarire meglio la posizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro vi proponiamo anche l’analisi proposta in argomento da un articolo pubblicato oggi (27.9.2017) dal Sole 24 Ore

(Firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Titolo: “Ritenute, vale la competenza”).

Ecco l’articolo.

In caso di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali, l’accertamento ispettivo  deve seguire il criterio della competenza contributiva nell’anno solare per individuare l’importo e, quindi, la natura della sanzione.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 8376 del 25 settembre, divergendo dall’interpretazione data dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 9099/2016, si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione 39882/ 2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 settembre 2017).

In base all’articolo 3, comma 6 del Dlgs 8/2016 se l’ammontare dell’omissione in un anno è superiore a 10mila euro, si concretizza l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Secondo la prima versione ministeriale, per verificare il superamento o meno della soglia dei 10mila euro l’ispettore avrebbe dovuto tener conto dell’anno solare che, in mancanza di diversa disposizione legislativa, è stato individuato nel periodo dal 16 gennaio (relativo ai contributi dovuti per il mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre dell’anno di riferimento (criterio di cassa).

Dello stesso avviso però non è stata la Corte di cassazione secondo cui, come evidenziato dallo stesso Ispettorato nella nota diffusa ieri, «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire sempre dal mese di gennaio, dell’importo di 10 mila euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».

Ne consegue che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute contributive seguirà il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto, relativo al mese di gennaio (versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio successivo) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

In conclusione l’eventuale superamento dell’importo di 10mila euro in un qualsiasi mese dell’anno considerato, senza quindi attendere ulteriormente, concretizzerà l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a treanni e con la multa fino a 1.032 euro; se invece l’omissione, secondo i criteri come sopra individuati, non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10 a 50 mila euro, superiore quindi all’importo omesso.

 

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