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Legge di Bilancio 2017 le novità introdotte in materia previdenziale: 

L’INPS, con la pubblicazione di alcune schede informative, ha reso note le principale novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 in materia previdenziale sulle seguenti materie: 

Abolizione Penalizzazione: la Legge di Bilancio 2017 ha abolito definitivamente le penalizzazioni previste dalla c.d. ‘legge Fornero’, ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni. A CHI SI RIVOLGE

A coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.

Come funzionavano le penalizzazioni:

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Se il lavoratore accedeva alla pensione anticipata all’età di 60 anni subiva e una riduzione pari all’1% per ciascun anno mancante ai 62; se il lavoratore accedeva al trattamento anticipato prima dei 60 anni subiva una riduzione del 2% per ogni anno mancante a 60 più la riduzione del 1% per ogni anno mancante ai 62 (es. il lavoratore che accedeva al trattamento anticipato all’età di 58 anni aveva una riduzione del 6%: 1%+1%+2%+2%).

La riduzione era permanente.

Le penalizzazioni non si applicavano ai trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo e ai lavoratori salvaguardati e, in generale, ai lavoratori non riguardati dalla riforma Fornero.

Ape Sociale – Anticipo pensionistico: è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.

L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

Requisiti

Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

  •  almeno 63 anni di età
  •  almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni
  •  maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
  •  non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

 

Ape Volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica: è un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E’ riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (Art. 1, comma 166 e segg. Legge di Bilancio 2017)

A chi si rivolge:

L’APE volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

Beneficio per i lavoratori precoci: è la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (Art. 1, comma 199 e segg., Legge di Bilancio 2017)

Beneficio per addetti a lavori usuranti: è la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti (art. 1, comma 206 e segg., Legge di Bilancio 2017).

Cumulo di periodi assicurativi: è la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra.

Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento (Art. 1, comma 195 e segg., Legge di Bilancio 2017).

Quattordicesima: è una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l’anno 2016 reddito max €. 13.049,14) (Art. 1, comma 187, Legge di Bilancio 2017).

Regime sperimentale donna (c.d. Opzione donna): è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. È un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

A chi si rivolge:

Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:

– anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità

– anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 di cui sopra basta cliccare sui rispettivi link delle schede informative.

(Fonte: INPS)

 

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