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Voucher lavoro accessorio in agricoltura, chiarimenti del Ministero:

Il Ministero del Lavoro, ha fornito altri chiarimenti relativamente ai voucher lavoro accessorio in agricoltura e le comunicazioni preventive cui sono tenuti gli imprenditori agricoli, con la pubblicazione delle nuove faq sul sito cliclavoro.

E di voucher lavoro accessorio in agricoltura ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (24.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Roberto Caponi; Titolo: “In agricoltura voucher con denuncia cumulativa”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il ministero del Lavoro, attraverso alcune nuove Faq pubblicate sul sito Cliclavoro, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle comunicazioni preventive che i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a effettuare all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) quando ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (voucher) in base all’articolo 49 del Dlgs 81/2015.

Gli agricoltori, infatti, sono tenuti a comunicare – oltre al codice fiscale del lavoratore e al luogo di lavoro – solo la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni (e non anche l’ora di inizio e fine della prestazione).

Al riguardo, il ministero chiarisce che, laddove la prestazione ecceda i tre giorni, e duri ad esempio una settimana, è possibile effettuare una sola comunicazione con l’indicazione dei vari periodi, ciascuno di tre giorni al massimo. Per ogni periodo andrà indicata la durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

La precisazione ministeriale se da un lato semplifica gli adempimenti (con un’unica comunicazione si denunciano più periodi), dall’altro sembra richiedere un elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge, e cioè la durata della prestazione espressa in ore per ciascun periodo (anziché la sola durata complessiva dei 3 giorni).

L’altro chiarimento riguarda le ipotesi in cui la prestazione non sia avvenuta come, ad esempio, in caso di avversità atmosferiche o di assenza del prestatore. In tale ipotesi il committente è tenuto a inviare la comunicazione di variazione (relativa alla mancata prestazione) alla sede territoriale competente dell’Inl «entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività».

Anche in questo caso la risposta non sembra coerente col dato normativo, che individua nell’arco temporale di 3 giorni (e non di un solo giorno), il periodo in cui deve essere eseguita la prestazione. Sarebbe stato più coerente prevedere che l’eventuale mancata prestazione debba essere comunicata non entro la fine di ciascun giorno, ma solo al termine dell’arco temporale complessivo (massimo 3 giorni).

Il ministero precisa infine l’indipendenza delle due diverse comunicazioni che i committenti agricoli sono tenuti ad effettuare, quella all’Inps con riferimento a un periodo massimo di 30 giorni e quella all’Inl riferibile a un arco temporale di non più di 3 giorni: nelle ipotesi di prestazioni superiori a 3 giorni, la comunicazione all’Inps non va ripetuta, giacché comprende un arco temporale più ampio. Allo stesso modo, in caso variazione/integrazione di dati contenuti nella dichiarazione all’Inps, non è richiesta alcuna modifica della comunicazione all’Ispettorato, laddove l’integrazione non riguardi i dati oggetto della precedente comunicazione allo stesso Inl.

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