Advertisement

GPS serve l’autorizzazione per montarlo su auto aziendale:

Torniamo ancora sulla questione del GPS sulla vettura aziendale, di cui vi avevamo già parlato a seguito della pubblicazione della circolare n. 2 del 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la quale veniva evidenziata la necessità dell’autorizzazione visto che il GPS non è di norma uno strumento di lavoro (v. anche Localizzazione satellitare, l’INL fornisce le istruzioni operative).

E di autorizzazione per il GPS sulla vettura aziendale ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (9.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Aldo Bottini; Titolo: “Necessaria l’autorizzazione per il sistema GPS sull’auto”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il Gps montato sull’automobile aziendale di un dipendente di norma non è uno strumento di lavoro. L’Ispettorato nazionale del lavoro, la neonata agenzia unica istituita dal decreto legislativo 149/2015 per svolgere le attività ispettive già esercitate da ministero, Inps e Inail, prende posizione sull’interpretazione da dare al nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori per quanto attiene all’installazione di dispositivi di localizzazione satellitare (Gps) sulle autovetture aziendali. Nel farlo, con la sua circolare 2/2016, corregge il parere espresso sul punto dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016.

Quest’ultima aveva ritenuto che l’auto fornita in uso ai dipendenti per eseguire la prestazione lavorativa fosse sicuramente strumento di lavoro, e lo fosse nella sua unicità, comprensiva anche del sistema Gps, pur se installato in un momento successivo alla consegna dell’autovettura. La conseguenza era che, in quanto rientrante – sia pure per accessione – nella categoria “strumenti di lavoro”, il Gps non richiedesse, per la sua installazione, l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 151/2015.

Sulla scorta di tale orientamento si erano mosse alcune Dtl, comunicando che dopo la riforma non vi era alcuna necessità di autorizzare l’installazione di Gps sui veicoli a uso lavorativo.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (che peraltro è oggi l’ente al quale vanno indirizzate le richieste di autorizzazione) è invece di avviso contrario. L’ente ritiene infatti, «in linea di massima, e in termini generali», che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, utilizzati non per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per rispondere a ulteriori esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Come tali, data la loro indubbia potenzialità di controllo a distanza dei lavoratori, questi dispositivi possono in via generale essere installati solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa.

Tuttavia, aggiunge l’Ispettorato, ci possono essere «casi del tutto particolari» in cui i dispositivi Gps possono «trasformarsi» in veri e propri strumenti di lavoro. I casi citati sono due: quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere al loro utilizzo ovvero quando la loro installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari. L’esempio fornito per il secondo caso è quello dei sistemi Gps per il trasporto di valori superiori a 1,5 milioni di euro.

La soluzione data dall’Ispettorato al quesito specifico sui Gps è frutto di una lettura piuttosto restrittiva della nuova norma sui controlli a distanza. Il testo attuale dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori esonera dalla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa gli strumenti «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa», al pari degli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze», anche qualora essi consentano il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Diventa dunque decisivo, sul piano applicativo, decidere cosa rientra nel concetto di strumenti di lavoro e cosa no, considerato anche che l’installazione senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, ove ritenuti necessari, è ancora sanzionabile penalmente. La posizione assunta dall’Ispettorato è quella di considerare quali strumenti di lavoro quegli «apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione».

Una posizione particolarmente rigida, incentrata sul concetto di “indispensabilità” dello strumento, che può portare a ridimensionare la portata innovativa della nuova norma sui controlli a distanza.

Advertisement