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Licenziamento e contestazione disciplinare ad avviso della Corte Suprema:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 22127 del 2016 è intervenuta in tema di licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore che aveva deciso di non presentarsi più sul posto di lavoro, adducendo di essere “stressato, pressato e maltrattato” e “offrendo la ripresa della sua prestazione solo in caso di cessazione dei comportamenti lesivi” che sosteneva fossero stati posti in essere nei suoi confronti.

E di licenziamento disciplinare ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (3.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Uberto Percivalle e Fiammetta Rivolta; Titolo: “Licenziamento valido se l’illecito perdura dopo la contestazione” che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con la sentenza 22127 di ieri, la Cassazione si è pronunciata su un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore che aveva cessato di presentarsi al lavoro, adducendo di essere stato «stressato, pressato e maltrattato» e offrendo la ripresa della prestazione solo in caso di cessazione dei comportamenti lesivi che sosteneva essere stati posti in essere.

La peculiarità (e, a quanto consta, la novità) della fattispecie è che il periodo d’assenza fra l’invio della comunicazione con cui il lavoratore comunicava le ragioni della propria assenza e la contestazione della società, con cui si invitava il lavoratore a riprendere il servizio e a fornire le proprie giustificazioni, era di due giorni mentre, in base al Ccnl applicabile, il licenziamento per assenza ingiustificata avrebbe potuto essere comminato per assenze di oltre quattro giorni. Solo il conteggio dei giorni d’assenza occorsi nel lasso di tempo intercorrente fra contestazione e licenziamento ha legittimato il provvedimento.

Il ricorrente sosteneva la violazione del principio d’immutabilità della contestazione disciplinare, essendogli stati contestati due giorni di assenza, ma essendo stato sanzionato per una assenza più lunga. La Corte (confermando le decisioni di merito) ha invece ritenuto che la sanzione imposta anche per i giorni di assenza “continuata” nel tempo trascorso fra contestazione e licenziamento non comportasse una modifica dell’addebito disciplinare, né, conseguentemente, una lesione del diritto di difesa del lavoratore.

I giudici di legittimità hanno ritenuto non essere stato leso in concreto il diritto di difesa, stante l’ontologica identità dei fatti posti alla base della contestazione e del licenziamento, anche alla luce del fatto che il lavoratore aveva, in sede di giustificazioni, ribadito di non volersi recare al lavoro fino a che fosse continuato il presunto comportamento lesivo del datore.

La Corte ha sul punto richiamato precedenti sentenze secondo le quali il principio di corrispondenza fra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare non può dirsi violato ove la contestazione rimanga invariata e mutino solo l’apprezzamento e la valutazione complessiva della stessa oppure ove il datore di lavoro alleghi circostanze confermative o prove ulteriori rispetto agli stessi fatti contestati in origine, rispetto alle quali il lavoratore possa facilmente controdedurre.

I precedenti richiamati (Cassazione 2935/2013 e 6091/2010) riguardano il medesimo principio di immutabilità della contestazione ma paiono attinenti a fatti diversi dal caso oggetto della decisione di ieri, con riferimento al quale pare difficile negare che l’assenza contestata fosse più breve di quella poi sanzionata. Dobbiamo attenderci che la Corte possa estendere il ragionamento ad altre ipotesi di “continuazione sostanziale” dello stesso comportamento già contestato? Difficile. Per un verso, la nuova disciplina post Fornero regola specificamente le violazioni procedurali. Per altro verso, l’intento della Corte di salvaguardare la concretezza e la sostanza delle norme disciplinari è encomiabile, ma la decisione è legata a fatti particolarissimi e forse è un bene che sia così perché l’irrogazione di sanzioni disciplinari è un procedimento e, come tale, vive del rispetto di predefinite forme.

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