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Mesotelioma non professionale, semplificata domanda per le prestazioni:

L’INAIL, con la circolare-n-33-del-2016 relativamente al mesotelioma non professionale, ha reso nota la modifica della modulistica per l’istanza di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto per i malati, nonché quella per gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel 2015.

Come si legge nel comunicato INAIL, i nuovi modelli di domanda (mod_190_new – per i malati di mesotelioma non professionale – e mod_190_e_new per gli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nel 2015), disponibili sul portale istituzionale (www.inail.it) alla sezione Atti e Documenti >  Moduli e modelli > Prestazioni > Prestazioni economiche, si compongono di due parti.

 Nella prima, l’interessato, dopo aver fornito i suoi dati anagrafici, chiede l’ammissione alla prestazione in oggetto; nella seconda, dopo aver dichiarato di essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all’amianto, può indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare ovvero ambientale.

Le disposizioni della circolare n. 33 del 9 settembre 2016 si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

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Si applicano, altresì, a quelle eventualmente respinte a causa della mancata indicazione del luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o del luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni.

Nella nuova modulistica, inoltre, non sarà più necessario, come avveniva sulla base della precedente, fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o al luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni, elementi che, se letti come sole ipotesi alla cui ricorrenza venisse subordinato il riconoscimento dell’esposizione ambientale, potrebbero costituire un limite per l’accesso al beneficio.

In particolare, mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare l’esposizione familiare, per quella ambientale è necessario indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull’esposizione.

DECORRENZA

Le disposizioni di cui alla circolare n. 33/2016 si applicano alle istanze future, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato, nonché a quelle eventualmente respinte a causa della mancata indicazione del luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o del luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni.

Tali istanze dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Sedi competenti e conseguentemente accolte.

E si vedano anche le seguenti circolari:

circolare-n-13-del-2016 (con i seguenti allegati:all-n-1 – Mod. 190/E e all-n-2 – Mod. 191/E)

circolare-n-76-del-2015

(Fonte: INAIL)

 

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