Advertisement

Nuove misure contro il caporalato nel lavoro agricolo:

È stato approvato ieri dal Senato il disegno di legge (n. 2217) contenente nuove misure contro il caporalato in agricoltura e in particolare il disegno di legge sulle Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura che prevede anche il carcere fino a sei anni per gli sfruttatori dei lavoratori.

E a parlarci delle nuove misure contro il caporalato è anche l’articolo pubblicato oggi (2.8.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Annamaria Capparelli, Titolo: “Carcere fino a 6 anni, giro di vite sul caporalato”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Giro di vite sul lavoro agricolo illegale. Pene pesanti e confisca dei beni per combattere la piaga del caporalato, indennizzi per le vittime e rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità.

A quasi un anno dalla presentazione, ha superato il primo giro di boa ieri al Senato il disegno di legge (2217) relativo a «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», voluto dai ministri della Giustizia, Andrea Orlando, e delle Politiche agricole, Maurizio Martina. Approvazione senza nessuno voto contrario: 190 i sì e 32 astenuti. Ora il provvedimento passa alla Camera, dove potrebbe ottenere una corsia preferenziale. E forse non è casuale che ieri, mentre al Senato si procedeva alle votazioni, la presidente della Camera, Laura Boldrini, incontrasse una delegazione della Flai Cgil guidata dal segretario generale Ivana Galli e di cui faceva parte anche il marito della donna morta la scorsa estate nelle campagne pugliesi diventata il simbolo della lotta al caporalato.

Il ddl riscrive l’articolo 603-bis del codice penale relativo all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro introducendo sanzioni che vanno dalla reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a mille euro per ciascun lavoratore reclutato. La pena sale (carcere da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2mila euro per lavoratore) nel caso di minacce e violenze. Nel reato rientrano il reclutamento di manodopera da destinare a terzi in condizioni di sfruttamento, la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti, la violazione della normativa sull’orario di lavoro e in materia di sicurezza e igiene, condizioni di lavoro, alloggi e metodi di sorveglianza degradanti. Prevista anche la confisca obbligatoria dei beni, mentre la responsabilità si estende al datore di lavoro. Per evitare poi il blocco dell’attività può scattare il controllo giudiziario dell’azienda affidata ad amministratori nominati dal giudice che affiancano l’imprenditore nella gestione. Sono state estese le finalità del «fondo antitratta» alle vittime del caporalato. Si rafforza poi la Rete del lavoro agricolo di qualità, creata da Campolibero e diventata operativa il 1° settembre 2015. La Rete viene articolata in sezioni territoriali e si allarga agli sportelli unici per l’immigrazione, alle istituzioni locali, ai centri per l’impiego e agli enti bilaterali. Non viene esteso all’agricoltura il sistema Uniemens, sostituito dai dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica e che dunque rappresenta l’unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva.

«È un provvedimento importante che introduce elementi di civiltà nel nostro paese – ha detto il ministro Orlando – ed è importante che la disciplina sanzionatoria imbocchi la strada della pena pecuniaria cosicché si vadano a toccare gli indebiti profitti del caporalato». Per il ministro Martina «è una legge cruciale per sradicare una piaga inaccettabile come il caporalato. È una battaglia che ci riguarda tutti, a partire dal mondo agricolo che si mette alla guida del cambiamento». Il ministro ha anche ricordato che in quest’ultimo anno i controlli sono aumentati del 59% e sono operative task force nei territori a rischio. Il viceministro alle Politiche agricole, Andrea Olivero, che ha seguito in Senato il provvedimento ha sottolineato «la grande collaborazione di diversi ministeri e del Parlamento. Segno che sulle questioni fondamentali sappiamo fare squadra». Consensi dai sindacati Fai, Flai e Uila.

NEL TESTO

01 SANZIONI

L’intermediazione illecita è punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per lavoratore. Per fatti commessi con minacce e violenza reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro

02 CONFISCA DEI BENI

In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria dei beni che sono stati destinati a commettere il reato, del prodotto o del profitto. Qualora ricorrano i presupposti il giudice può disporre il controllo giudiziario dell’azienda per evitare così il blocco dell’attività

03 INDENNIZZI

Esteso alle vittime del caporalato il Fondo antitratta poiché spesso la vittima di tratta lo è anche di sfruttamento del lavoro

04 RETE DEL LAVORO

Rafforzata l’operatività dello strumento introdotto da Campolibero e operativo da settembre 2015. Viene estesa la platea dei soggetti che possono aderire inclusi sportelli per l’immigrazione, centri per l’impiego, soggetti abilitati al trasporto di persone ed enti bilaterali

05 UNIEMENS

Il libro unico del lavoro in modalità telematica per il settore agricolo sostituisce il sistema Uniemens quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva

Advertisement