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Ricalcolo Isee per le famiglie con persone con disabilità:

Vi abbiamo informato già della Circolare n. 137 del 2016 con la quale l’INPS ha informato gli utenti che procederà ad effettuare un ricalcolo Isee per le persone con disabilità a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato (v. il nostro articolo sulle nuove modalità di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente).

Vi proponiamo, per approfondire l’argomento ricalcolo Isee, l’articolo apparso oggi (27.7.2016) sul Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “Doppio Isee per i nuclei con disabili”.

Ecco l’articolo.

L’Inps ricalcolerà, per i soggetti con disabilità, gli indicatori della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità fino al 15 gennaio 2017, ma poi saranno i singoli enti erogatori a decidere, per le prestazioni già in corso di erogazione, se continuare a utilizzare il vecchio indicatore o quello nuovo. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni future si dovrà fare riferimento all’Isee elaborato sulla base delle nuove regole. Questo l’effetto dell’operazione messa in atto dall’istituto di previdenza e comunicata con la circolare 137/2016.

Lo scorso 29 febbraio il Consiglio di Stato, con tre sentenze, ha bocciato le regole per calcolare l’Isee dei nuclei familiari con disabili introdotte dal 2015. A livello normativo le decisioni sono state recepite in occasione della conversione in legge del decreto 42/2016: con tale provvedimento è stato stabilito il ritorno alle regole “ante riforma 2015”, in attesa di una revisione del quadro regolamentare. La legge 89/2016 è entrata in vigore il 29 maggio e da quella data l’Inps ha calcolato gli indicatori secondo le nuove regole (dal 1° giugno il ministero del Lavoro ha anche messo a disposizione la nuova dichiarazione sostitutiva unica che serve per chiedere l’Isee). Tra le sentenze e il 29 maggio era comunque possibile chiedere all’istituto di previdenza il ricalcolo del vecchio valore.

Ora l’Inps ha comunicato la decisione di provvedere d’ufficio a ricalcolare gli Isee 2016 rilasciati entro il 28 maggio, tranne nel caso di indicatore pari a zero, di una rettifica già avvenuta su domanda dell’interessato, o di un “vecchio” Isee a cui ne è già seguito uno nuovo per lo stesso beneficiario.

Nella circolare 137/2016 viene precisato che gli enti erogatori delle prestazioni agevolate avranno accesso sia al nuovo che al vecchio indicatore, questo perché spetta a loro stabilire la decorrenza del nuovo Isee.

Secondo quanto spiegato da Inps e ministero del Lavoro tale opzione vale però per le prestazioni in corso. Riguarda, per esempio, una prestazione assistenziale che dura complessivamente sei mesi e per la quale, per i mesi ancora da erogare, l’ente potrà decidere se richiedere il nuovo Isee oppure mantenere la prestazione così com’è, facendo valere quello originario.

Il nuovo sarà messo a disposizione d’ufficio per le prestazioni future. Una persona potrebbe aver chiesto a inizio anno l’Isee e averlo ottenuto con le vecchie regole (l’indicatore resta valido fino al 15 gennaio 2017). Tuttavia se lo deve utilizzare per l’iscrizione all’università in autunno, deve per forza ricorrere al nuovo: con il ricalcolo automatico, evidenzia l’Inps, non si genera disparità di trattamento tra chi utilizza un Isee attestato per esempio nel mese di luglio e chi ne ha uno risalente a marzo.

Il ricalcolo dovrebbe concludersi entro il 10 settembre. A fronte della necessità di averne uno nuovo prima di tale data, gli interessati possono presentare una Dsu per richiedere un Isee aggiornato.

Con le nuove regole, peraltro, a parità di situazione anagrafica, economica e patrimoniale, il valore dell’indicatore cambia rispetto al passato. Per questo motivo è stato disposto, per gli enti erogatori, l’obbligo di adeguare le soglie di accesso alle prestazioni agevolate, in modo da garantire la corrispondenza tra Isee e soglie ante Consiglio di Stato e Isee e soglie dopo le sentenze.

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