Certificato medico, il lavoratore deve verificare l’avvenuta trasmissione

Il lavoratore deve verificare l’avvenuta trasmissione del certificato medico all’INPS: lo ha stabilito la Cassazione. Scopri gli obblighi, le conseguenze disciplinari e come tutelarsi.

Certificato medico: il lavoratore deve verificare l’avvenuta trasmissione all’INPS

Quando un dipendente si assenta dal lavoro per malattia, l’obbligo di diligenza non si esaurisce con la visita dal medico curante. La Corte di Cassazione ha chiarito in modo netto che il lavoratore deve verificare l’avvenuta trasmissione del certificato medico all’INPS, pena il rischio concreto di vedersi contestare un’assenza ingiustificata — con tutte le conseguenze disciplinari che ne derivano, fino al licenziamento. Capire esattamente cosa richiede questo obbligo, e come tutelarsi, è essenziale per ogni lavoratore e per i professionisti che li assistono.

Il quadro normativo: dalla certificazione cartacea alla trasmissione telematica

Con l’introduzione della trasmissione telematica obbligatoria dei certificati di malattia, il medico curante invia direttamente all’INPS l’attestazione dello stato morboso del paziente, senza che il lavoratore debba consegnare fisicamente alcun documento al datore di lavoro. In passato, invece, era onere del dipendente recapitare in azienda il certificato cartaceo entro il termine stabilito dal contratto collettivo applicabile — tipicamente 48 ore dall’insorgenza della malattia.

Questo mutamento procedurale ha generato un equivoco interpretativo di non poco conto: molti lavoratori hanno ritenuto di essere completamente esonerati da qualsiasi adempimento successivo alla visita medica. La giurisprudenza di legittimità ha invece tracciato un confine preciso tra l’obbligo eliminato (la consegna cartacea) e quello residuo (la verifica dell’esito della trasmissione telematica).

La sentenza della Cassazione: il lavoratore deve verificare l’avvenuta trasmissione del certificato medico

Con la sentenza n. 15226, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio destinato a orientare stabilmente la prassi: il lavoratore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato di malattia in forma cartacea, in quanto questa incombenza è stata sostituita dalla trasmissione telematica all’INPS da parte del medico curante, ma non dall’obbligo di accertarsi che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico che identifica il certificato di malattia.

In altri termini, la richiesta al medico di emettere il certificato non esaurisce l’obbligo di diligenza cui è tenuto il lavoratore. Il dipendente ha l’onere di controllare che il medico abbia effettivamente adottato la procedura informatica di trasmissione all’INPS, richiedendo se necessario il numero di protocollo telematico identificativo come prova dell’avvenuto invio.

Il caso concreto: assenza ingiustificata e licenziamento disciplinare

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguardava un dipendente assente dal lavoro per un periodo prolungato, durante il quale l’INPS non aveva ricevuto alcun certificato medico telematico. Il datore di lavoro, impossibilitato a effettuare il relativo controllo, aveva contestato disciplinarmente l’assenza ingiustificata oltre i quattro giorni lavorativi, procedendo al licenziamento.

La difesa del dipendente aveva valorizzato il mutato scenario normativo per concludere che il lavoratore era esente da censura rispetto alla mancata trasmissione dell’attestato medico, avendo egli adempiuto al proprio obbligo recandosi dal medico. La Corte d’Appello di Cagliari non aveva condiviso questa impostazione, ritenendo legittimo il licenziamento sul duplice presupposto che il dipendente non aveva avvisato l’azienda della propria assenza e che è preciso onere del lavoratore accertarsi che la trasmissione informatica all’INPS del certificato di malattia da parte del medico curante sia avvenuta regolarmente. La Cassazione ha confermato integralmente questa conclusione.

Il problema della certificazione retroattiva

Un ulteriore profilo di rilievo emerso nel caso riguarda la validità dei certificati medici retroattivi. Il dipendente, dopo il periodo iniziale di assenza ingiustificata (durante il quale non era avvenuta la trasmissione telematica), aveva tentato di giustificare la continuazione della malattia sulla base di un certificato redatto diversi giorni dopo l’inizio dell’assenza, con attestazione retroattiva dello stato morboso.

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La Corte territoriale — e con essa la Cassazione — ha ritenuto privo di valore tale certificato, sull’assunto che il medico non può validamente certificare stati morbosi preesistenti che non siano stati accertati direttamente, bensì unicamente riferiti dal paziente. La certificazione retroattiva, fondata sulla sola narrazione del lavoratore, non costituisce quindi prova idonea a giustificare l’assenza.

Obblighi pratici del lavoratore in caso di malattia: una sintesi operativa

Alla luce del quadro giurisprudenziale delineato, è possibile individuare con precisione gli adempimenti che il lavoratore deve rispettare per non incorrere in contestazioni disciplinari:

  • Avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal contratto collettivo applicabile, indipendentemente dall’invio del certificato telematico.
  • Recarsi dal medico curante e richiedere l’emissione del certificato di malattia con trasmissione telematica all’INPS.
  • Verificare l’avvenuta trasmissione del certificato medico, richiedendo al medico il numero di protocollo telematico identificativo del certificato inviato. Questo numero costituisce la prova documentale che la procedura informatica ha avuto esito regolare.
  • Conservare il numero di protocollo come elemento di prova in caso di contestazione successiva da parte del datore di lavoro o dell’INPS.
  • Evitare certificazioni retroattive che attestino stati morbosi non accertati direttamente dal medico al momento della visita.

Implicazioni per il datore di lavoro e per la gestione disciplinare

Dal lato datoriale, la sentenza conferma la legittimità del licenziamento disciplinare nei casi in cui l’assenza risulti ingiustificata per mancata trasmissione telematica del certificato, a condizione che il datore di lavoro abbia rispettato le garanzie procedurali previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in materia di procedimento disciplinare. La proporzionalità della sanzione va valutata in concreto, tenendo conto della durata dell’assenza ingiustificata e del comportamento complessivo del lavoratore.

È altresì opportuno che i contratti collettivi e i regolamenti aziendali disciplinino espressamente l’obbligo di comunicazione dell’assenza e le modalità di verifica della trasmissione telematica, così da rendere il quadro delle aspettative reciproche il più chiaro possibile.

L’articolo del Sole 24 Ore: il commento alla sentenza

A corroborare l’analisi della pronuncia è utile richiamare il commento pubblicato dal Sole 24 Ore (a firma di Giuseppe Bulgarini d’Elci, con il titolo: «Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia»), che così sintetizzava il principio affermato dalla Cassazione:

Rientra tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro per malattia, non solo avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza, ma anche verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia all’Inps da parte del medico curante sia avvenuta correttamente. In mancanza di questo adempimento, laddove sia emerso che l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattia e che, quindi, il datore di lavoro non abbia potuto effettuare il relativo controllo, risulta pienamente legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.

La Corte di cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 15226, nella quale è stato precisato che il lavoratore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato di malattia in forma cartacea, in quanto questa incombenza è stata sostituita dalla trasmissione telematica all’Inps da parte del medico curante, ma non dall’obbligo di accertarsi che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico che identifica il certificato di malattia.

Mentre in passato era onere del lavoratore consegnare in azienda il certificato di malattia rilasciato dal medico curante entro il termine fissato dal contratto collettivo applicato nell’impresa (per esempio 48 ore dall’insorgenza dello stato morboso), oggi la trasmissione avviene direttamente da parte del medico mediante invio telematico all’Inps. La difesa del dipendente ha valorizzato questo mutato scenario per concludere che il dipendente era esente da censura rispetto alla mancata trasmissione dell’attestato medico di assenza per malattia.

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La Corte d’appello di Cagliari non è stata dello stesso avviso, ritenendo legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata oltre i quattro giorni lavorativi, sul duplice presupposto, da un lato, che il dipendente non ha avvisato l’azienda della sua assenza e, d’altro lato, che è preciso onere del lavoratore accertarsi che la trasmissione informatica all’Inps del certificato di malattia da parte del medico curante sia avvenuta regolarmente.

La gravità sul piano disciplinare dell’assenza ingiustificata è confermata dal fatto che il dipendente, dopo il periodo iniziale di assenza ingiustificata (30 agosto – 7 settembre), in relazione al quale non è avvenuta la trasmissione telematica del certificato, ha giustificato la continuazione della malattia per un ulteriore periodo (fino al 30 settembre) sulla base di un certificato medico redatto il 14 settembre.

La Corte territoriale ha ritenuto privo di valore il certificato, in quanto attestante retroattivamente uno stato di malattia insorto svariati giorni prima della visita del medico curante. Si è ritenuta, in questo senso, l’irregolarità della certificazione retroattiva sull’assunto che il medico non può validamente certificare stati morbosi preesistenti che non siano stati accertati direttamente, bensì unicamente riferiti dal paziente.

La Corte di cassazione fa proprie le conclusioni maturate nel giudizio di merito e conferma, in particolare, che la richiesta al medico di emettere il certificato non esaurisce l’obbligo di diligenza cui è tenuto il lavoratore, in quanto il dipendente ha l’onere di controllare che il medico abbia effettivamente adottato la procedura informatica di trasmissione all’Inps, se del caso richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo.

FAQ: certificato medico e trasmissione telematica

Il lavoratore deve ancora consegnare il certificato cartaceo al datore di lavoro?

No. Con l’introduzione della trasmissione telematica obbligatoria, il medico curante invia direttamente il certificato all’INPS. Il datore di lavoro può consultarlo tramite i servizi telematici dell’Istituto. L’obbligo di consegna cartacea è stato eliminato.

Cosa deve fare concretamente il lavoratore per verificare l’avvenuta trasmissione del certificato medico?

Il lavoratore deve richiedere al medico curante il numero di protocollo telematico del certificato inviato all’INPS. Questo numero attesta che la trasmissione è avvenuta correttamente e costituisce la prova da conservare in caso di contestazione.

Cosa succede se il medico non trasmette il certificato e il lavoratore non se ne accorge?

Secondo la Cassazione, la responsabilità ricade sul lavoratore. Se l’INPS non riceve il certificato e il datore di lavoro non può effettuare il controllo, l’assenza può essere considerata ingiustificata, con possibili conseguenze disciplinari fino al licenziamento.

Un certificato medico retroattivo è valido per giustificare un’assenza?

In linea generale no, salvo casi eccezionali. La giurisprudenza ritiene che il medico non possa certificare validamente stati morbosi preesistenti che non abbia accertato direttamente. Un certificato basato sulla sola narrazione del paziente non è considerato prova sufficiente a giustificare l’assenza.

Il lavoratore deve comunque avvisare il datore di lavoro dell’assenza, anche se il certificato viene trasmesso telematicamente?

Sì. L’obbligo di avviso tempestivo al datore di lavoro è autonomo rispetto alla trasmissione del certificato e permane integralmente. Il mancato avviso costituisce di per sé un inadempimento contrattuale, indipendentemente dall’esito della procedura telematica.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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