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ANPAL pubblicato in Gazzetta lo Statuto:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 2016 il DPR n. 108 del 2016, contenente il Regolamento recante l’approvazione dello Statuto ANPAL – l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Lo Statuto ANPAL entra in vigore oggi, 22 giugno 2016.

Come recita l’art. 1 dello Statuto:

1. L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.

L’ ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

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2. L’attività dell’ANPAL è disciplinata dal decreto istitutivo e dallo Statuto.

3. L’ANPAL ha sede in Roma e utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e all’ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero.

4. L’ANPAL si avvale del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio   decreto   30 ottobre1933, n. 1611.

Per quanto concerne i fini istituzionali dell’ANPAL, l’art. 2 stabilisce quanto segue:

1. L’ANPAL svolge le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi   e   servizi   volti   a   migliorare l’efficienza del mercato del lavoro.

2. L’ANPAL si conforma e provvede all’attuazione:

a) delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) della   specificazione   dei   livelli   essenziali   delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il   territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si rinvia per tutte le informazioni relative all’ANPAL al testo del DPR n. 108 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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