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Ormeggiatori e barcaioli, Fondo di solidarietà bilaterale:

Con il D.I. n. 95440 del 2016 sul Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ha istituito presso l’INPS il Fondo suddetto.

L’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come è noto, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali aventi ad oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dal Titolo I dello stesso decreto legislativo materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. In data 6.3.2014 è stato stipulato tra A.N.G.O.P.I. e FILT – CGIL, FIT – CISL E UILTRASPORTI un accordo con il quale le parti hanno convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani in relazione altresì alle specificità delle attività svolte caratterizzate da forte stagionalità e a prescindere dalla consistenza dell’organico aziendale.

Il citato art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 148 del 2015, inoltre, prevede l’obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo per i Fondi di solidarietà non conformi a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 7, il quale prevede che l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti

Il D.I. n. 95440/2016 prevede quindi, come si è detto, l’istituzione del Fondo per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani con lo scopo di assicurare ai lavoratori del settore, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, tramite corresponsione di un assegno ordinario.

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L’assegno ordinario, erogato dal Fondo, viene corrisposto a favore dei lavoratori – esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale con i relativi massimali.

I Gruppi che fanno ricorso alla prestazione di cui sopra non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 148 del 2015.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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