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Incentivo assunzione giovani le istruzioni INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 89 del 2016, su incentivo assunzione giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, ha fornito agli interessati le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 89/2016.

PREMESSA

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

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Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

  1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.

L’ incentivo assunzione può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

  1. Lavoratori per i quali spetta l’ incentivo assunzione giovani

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

  1. Rapporti incentivati.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2 del decreto direttoriale  16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 89 del 2016 e sui suoi allegati (Allegato n. 1Allegato n. 2, Allegato n. 3) consultabili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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