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Baby sitting acquisto con i voucher INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 75 del 2016, su servizi di baby sitting e acquisto tramite voucher, ha fornito agli utenti le relative informazioni.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 75/2016.

Premessa e quadro normativo

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione  di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

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Tale beneficio, come noto,  è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).

La presente circolare innova ed integra quanto disposto con la circolare Inps n. 169 del 16 dicembre 2014.

In particolare, in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher baby sitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.

L’Inps, infatti, come precisato nella circolare n. 149 del 12 agosto 2015, non eroga più voucher cartacei.

Per operare nella procedura telematica, di seguito descritta, è necessario, preliminarmente, che la mamma si munisca di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.

In alternativa al PIN l’accesso alla procedura è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS(Carta Nazionale dei Servizi) o SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Alla luce di quanto sopra la madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher baby sitting, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica (All. n. 1) per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:

  • registrazione del committente;
  • accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
  • comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione
  • consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.

 Si precisa che la funzionalità di consuntivazione, disponibile sia per i committenti muniti di PIN  che per gli operatori di sede di sede nel menù del Lavoro Accessorio, alla voce “Gestione Voucher Telematici”,  è stata modificata in modo da consentire agli utenti la possibilità di selezionare se l’importo utilizzabile per la consuntivazione debba essere o meno decurtato dal bonus in parola, nell’eventualità che gli stessi ricorrano già a prestazioni di lavoro accessorio per altri motivi.

2 – Appropriazione bonus

Al pari di ogni committente che opera attraverso la procedura telematica,  la madre, munita di PIN, CNS o SPID , accede alla procedura per l’assegnazione del bonus, tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica.

Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale del bambino;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.

La mamma deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.

Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

3 – Restituzione bonus

La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.

La madre che, dopo l’appropriazione del bonus, intenda rinunciare ad una o più mensilità erogate, può farlo, pertanto, attraverso la funzione “Restituzione Bonus”.

Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale bimbo;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.

(Fonte: INPS)

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