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Giustificazioni del lavoratore e termine per licenziamento:

In tema di giustificazioni del lavoratore in caso di sanzione disciplinare e termine per irrogare il licenziamento, con la Sentenza n. 8180 del 2016 la Corte Suprema di Cassazione ha riaffermato il proprio orientamento in materia, stabilendo quanto segue:

Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L.n. 300/1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell’incolpato, in quanto tende ad impedire, in quest’ultimo caso, che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta qualora il datore di lavoro ritenga di doversi in tal senso determinare, all’immediata irrogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine. Le Sezioni Unite hanno rilevato che il termine in questione non rientra propriamente nella categoria dei termini ne ante quem, ma in quella dei termini post quem, rivolta cioè non ad impedire che un determinato atto sia compiuto prima del decorso di un dato tempo, ma ad impedire che ciò avvenga senza che una determinata attività sia stata possibile, e, pertanto, soltanto al compimento della stessa. Ciò si desume, ad avviso della Corte Suprema, dalla ratio della disposizione, che è rivolta ad impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti per le sue giustificazioni: il valore che si intende tutelare, prosegue ancora la sentenza n. 8180/2016, non è l’esistenza, in sé e per sé, di un intervallo di tempo tra contestazione ed irrogazione, ma di tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese. Pertanto la possibilità per il datore di lavoro di irrogare il licenziamento anche prima della scadenza del termine di cinque giorni, non costituisce per lo stesso un obbligo, attesa la presenza di un termine fisso e non mobile nella previsione contrattuale. La previsione del CCNL, nel caso di cui alla sentenza n. 8180/2016, prevedeva, infatti, che il provvedimento disciplinare doveva essere comminato entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato per le giustificazione che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto la Corte Suprema, alla luce di tale interpretazione, ha ritenuto che il termine finale stabilito dal CCNL per l’irrogazione del licenziamento disciplinare si calcola, in ogni caso, a partire dalla scadenza di cinque giorni per le giustificazioni, anche nel caso in cui il lavoratore abbia reso le proprie giustificazioni in data antecedente.

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