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Dimissioni online sarà aggiunta la giusta causa:

Nel modulo dimissioni online sarà presto aggiunta l’ipotesi di dimissioni per giusta causa tra le varie tipologie di comunicazioni con uno spazio per specificare la motivazione: ad oggi infatti esistono soltanto i casi di “dimissioni” e “risoluzione consensuale”.

Vi abbiamo già informato ieri della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro delle risposte alle domande più frequenti sull’argomento dimissioni online (v. il nostro articolo: “Aggiornamento FAQ dimissioni online”).

Lo spunto per tornare sull’argomento di è offerto dall’articolo pubblicato oggi (8.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Aldo Bottini; Titolo: “Dimissioni online anche per giusta causa”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo sulle dimissioni online.

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Le risposte fornite dal ministero dei Lavoro ai consulenti del lavoro forniscono l’occasione per ritornare su alcuni nodi problematici della nuova normativa in materia di dimissioni telematiche.

La prima risposta fa chiarezza su una delle possibili situazioni più frequentemente prospettate dopo l’entrata in vigore delle nuove norme: il caso del lavoratore che si dimette senza fare la procedura telematica e non si presenta più al lavoro. In un caso del genere, conferma il ministero, il rapporto non può considerarsi risolto. Non resta al datore di lavoro che contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il lavoratore, pur con le incongruità che questo comporta (pagamento del “ticket” per il licenziamento ed erogazione della Naspi al lavoratore). Nessun effetto risolutivo può dunque essere attribuito a qualsivoglia comportamento “concludente” del lavoratore.

Detto questo, nelle risposte viene affrontato il tema della successiva individuazione, ad opera delle parti, di una data di cessazione del rapporto diversa da quella di decorrenza delle dimissioni indicata dal lavoratore nel modulo telematico. Ciò può avvenire per varie ragioni: il lavoratore viene esonerato dal preavviso, la data indicata nel modulo è errata (per difetto o per eccesso), le parti in corso di preavviso si accordano per far cessare anticipatamente il rapporto. Il ministero ribadisce quanto già sostenuto nelle Faq pubblicate sul suo sito: la procedura telematica riguarda la manifestazione di volontà di dimettersi; le parti restano libere di raggiungere accordi modificativi della data di decorrenza (e quindi della durata del preavviso). La data di effettiva cessazione del rapporto è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria entro cinque giorni al Centro per l’impiego, a nulla rilevando che essa sia diversa da quella indicata nel modulo telematico.

Non serve dunque, per far cessare il rapporto in una data diversa, revocare le dimissioni e ripetere la procedura. Se questo è chiaro, in caso di esonero dal preavviso o di cessazione anticipata del medesimo, residua un dubbio nel caso opposto, quello cioè in cui il lavoratore nel modulo telematico indichi (per errore) un preavviso più breve o una decorrenza immediata (senza preavviso) delle dimissioni, e chieda poi di rimediare all’errore lavorando oltre la data indicata. In quest’ultimo caso, infatti, il datore, a fronte della manifestazione della volontà (espressa nella forma vincolata) di cessare in una determinata data, ben potrebbe (e prudenzialmente forse dovrebbe) rifiutare la prestazione, per evitare il rischio di una tacita ricostituzione del rapporto.

Un’altra delle questioni affrontate riguarda la trasmissione del modulo per e mail al datore di lavoro. Cosa accade se il lavoratore nel modulo inserisce un indirizzo mail errato e quindi il datore di lavoro non riceve nulla? Le dimissioni sono comunque valide? La questione non è peregrina. Le dimissioni, a prescindere dal requisito di forma (telematica) imposto dalla nuova legge, rimangono, dal punto di vista civilistico, un atto unilaterale recettizio: producono cioè effetto nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. Sul punto il ministero fornisce rassicurazioni “procedimentali”: il ministero proverà a reinviare la mail agli indirizzi conosciuti a sistema.

Ciò non toglie, tuttavia, che se il datore non riceve la comunicazione le dimissioni non possono aver effetto. A meno di non attribuire valore alla consegna “cartacea” al datore di lavoro della ricevuta del modulo compilato. Il che però introdurrebbe una “deroga” alla procedura non prevista dalla norma.

Dal ministero arriva anche una conferma: per le dimissioni nell’anno dal matrimonio, la lavoratrice dovrà utilizzare la procedura telematica e poi convalidare comunque le dimissioni presso la Dtl.

Infine, un’anticipazione: nei prossimi giorni sarà inserita l’opzione “dimissioni per giusta causa” tra le tipologie di comunicazione (che oggi comprendono solo “dimissioni” e risoluzione consensuale”), con uno spazio per indicare la motivazione.

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