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Prestazioni eredi di malati di mesotelioma non professionale:

L’INAIL, con la Circolare n. 13 del 2016, ha informato gli interessati circa l’estensione delle prestazioni erogate dal fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 13/2016.

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che, all’art.1, comma 116, ha sancito l’estensione della prestazione erogata dal fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto, l’Istituto ha impartito le istruzioni necessarie all’erogazione della prestazione in questione.

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Nelle suddette istruzioni, in ossequio al principio della domanda enunciato dall’art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 4 settembre 2015, attuativo della predetta norma, è stato stabilito che “poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 2015, nell’ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte”.

Con successiva nota operativa n. 11293 del 23 novembre 2015, è stato ribadito il suddetto principio, specificando che “nel caso in cui la domanda trasmessa dall’interessato deceduto non sia stata presentata secondo la specifica modulistica, le informazioni necessarie devono essere richieste agli eredi seguendo l’iter istruttorio […]” descritto nella nota in questione.

L’art.1, comma 292, della legge di stabilità 2016 ha previsto che gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2015, possono accedere alla prestazione di cui si tratta indipendentemente dal diretto esercizio del diritto alla prestazione una tantum da parte del de cuius. La norma suddetta ha, inoltre, stabilito che il diritto in parola potrà essere esercitato dagli eredi sulla base di apposita domanda presentata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in oggetto.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’erogazione della prestazione una tantum agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso del 2015.

Soggetti aventi diritto

Ai sensi dell’art.1, comma 292, della legge di stabilità 2016 “le prestazioni assistenziali di cui all’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 possono essere erogate agli eredi […]” su domanda […] presentata dai medesimi”.

Ne consegue che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale nel corso dell’anno 2015 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.

Resta fermo che gli eredi dei malati deceduti per la suddetta causa nel corso degli anni 2016 e 2017 potranno accedere alla prestazione in parola secondo le modalità già indicate nella circolare 76/2015 e nella nota operativa n. 11293 del 23 novembre 2015, tenendo presente che per la prestazione in oggetto le informazioni necessarie per l’accesso al beneficio dovranno fare riferimento anche alla scheda di morte ISTAT.

Prestazione

La misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di 5.600,00 euro ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per l’anno 2015.

Accesso al beneficio

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (Mod. 190/E).

Al riguardo, va chiarito che, per espressa disposizione normativa, l’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata dagli eredi entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Per quanto riguarda le richieste di accesso alla prestazione una tantum del Fondo già pervenute alle Unità territoriali, a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 2015 e prima dell’emanazione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta dalle Unità territoriali con lo specifico atto istruttorio allegato alla presente circolare (Mod. 191/E).

La prestazione una tantum deve, pertanto, essere attribuita unitariamente al nucleo degli eredi dei malati deceduti per mesotelioma non professionale.

Ne consegue che la suddetta istanza deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega.

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia dello stesso e indica gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale del de cuius.

L’istanza deve essere corredata dalla scheda di morte ISTAT e dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.

Il certificato, come già stabilito nella circolare 76/2015, alla quale per quanto non espressamente specificato si fa rinvio, deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e prodotto in originale all’Istituto.

Finanziamento

La spesa per le prestazioni in questione trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo nel limite delle somme individuate nel citato decreto interministeriale e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015, pari a 17.919.480,00 euro.

Alla Circolare n. 13/2016 sono allegati due documenti: Allegato n. 1 e allegato n. 2

(Fonte: INAIL)

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