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Discriminazione lavoro intermittente per età

La Suprema Corte, relativamente al principio di non discriminazione in base all’età nel contratto di lavoro intermittente, ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE con l’Ordinanza n. 3982 del 2016 (Presidente: P. Stile; Relatore: G. Napoletano).

La questione all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda.

La Corte di Appello di Milano, riformando l’ordinanza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato improponibile il ricorso proposto, ex art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c., da Antonio Bordonaro nei confronti di Abercrombie & Fitch Italia srl con il quale si deduceva l’illegittimità per discriminazione in ragione dell’età del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, stipulato in data 14.12.2010 e convertito a tempo indeterminato in data 1.1.2012, e del relativo licenziamento intimatogli al raggiungimento del venticinquesimo anno di età avvenuto il 26.7.2012, accoglieva la domanda condannando, ritenuta la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la predetta società a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro ed a pagargli il risarcimento del danno.

A base del decisum la Corte del merito poneva, innanzitutto, il rilievo secondo il quale lo speciale procedimento previsto per le controversie in materia di discriminazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 150 del 2011 non era stato abrogato dal c.d. rito Fornero di cui all’art. 1, commi 48 e segg. della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l’accertamento della legittimità del recesso datoriale, sicché correttamente il lavoratore aveva azionato la domanda giudiziale secondo il predetto art. 28 del citato d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che, nella specie, sottolineava la Corte del merito, il richiamo, nella domanda, all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 era strumentale alla invocata cessazione del comportamento discriminatorio.

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Nel merito, la Corte distrettuale, riteneva che il contratto di lavoro intermittente concluso, in base al secondo comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 276 del 2003, con il Bordonaro ed il licenziamento intimatogli in relazione del raggiungimento del 25 anno di età erano contrari al principio di non discriminazione dell’età di cui alla direttiva 2000/78 CE in quanto la disciplina di cui al detto art. 34 del D.Lgs. n. 276 del 2003 “trovava fondamento esclusivamente sull’età senza alcuna altra specificazione non essendo richiamata alcuna ulteriore condizione soggettiva del lavoratore e non avendo esplicitamente finalizzato tale scelta ad alcun obiettivo individuabile”; conseguentemente, secondo la Corte di Appello, il contratto di lavoro intermittente, concluso in esclusiva ragione dell’età, era illegittimo ed il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tempo indeterminato con orario part-time e, non essendosi detto rapporto risolto validamente, la società andava condannata a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno nella misura della retribuzione – da agosto 2012 alla data della sentenza – calcolata secondo la media mensile percepita nel corso del rapporto di lavoro.

Il giudizio, dopo che la Corte ha sollevato la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, resta sospeso fino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale.

(Fonte: Corte di Cassazione)

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