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Collocamento obbligatorio invio prospetto informativo:

Relativamente al collocamento obbligatorio, le aziende entro il prossimo 29 febbraio 2016 (v. Nota 6725 del 2015 del Ministero del Lavoro) dovranno inviare in via telematica ai servizi provinciali competenti la dichiarazione attestante la loro situazione rispetto all’obbligo di assunzione di personale disabile o appartenente a categorie protette.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi 15.2.2016 dal Sole 24 Ore (nella pagina a cura di Stefano Rossi; Titolo: “Disabili, telelavoro nella «quota»”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Entro il 29 febbraio le aziende devono presentare in via telematica il prospetto informativo, la dichiarazione destinata ai servizi provinciali competenti, che indica la situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità o appartenente ad altre categorie protette.

Con la nota 6725 del 30 dicembre 2015, il ministero del Lavoro ha prorogato il termine di presentazione del prospetto informativo previsto dall’articolo 9, comma 6 della legge 68/1999, come conseguenza delle novità introdotte dal Jobs act, più precisamente dal decreto legislativo 151/2015 sulla semplificazione delle procedure a carico delle imprese nei rapporti di lavoro (si veda l’altro articolo in pagina).

Così, è necessario determinare con esattezza quando scatta l’obbligo dell’invio e come individuare la base di computo, per comprendere in quale fascia l’azienda rientrerà per l’assunzione di persone disabili.

Le quote previste

La legge 68/1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure:

7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti;

un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Da cinque anni l’invio del prospetto informativo è solamente telematico e scatta solo se nell’anno precedente alla trasmissione c’è stata una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

La base di calcolo

Le aziende dovranno quindi escludere dalla totalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato i dipendenti avviati in base alla stessa legge 68/1999, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all’estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, le collaborazioni coordinate e continuative, le associazioni in partecipazione, mentre i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota.

L’articolo 4, comma 3, della legge 68/1999 prevede che il datore di lavoro possa computare ai fini della copertura della quota di riserva i lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro adatta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro. Una novità introdotta dall’articolo 34 del decreto legislativo 81/2015 è quella di considerare il lavoratore somministrato computabile nella quota di riserva, purché la durata della missione non sia inferiore a dodici mesi.

L’articolo 5 della legge 68/1999 prevede l’esclusione dalla base di computo del personale viaggiante e navigante per le aziende del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Non sono tenuti all’obbligo dell’assunzione dei disabili le aziende del settore edile per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto. Per il comparto dell’autotrasporto, invece, la norma prevede la deroga per gli autisti.

Tuttavia, le esclusioni previste dalla legge riguardano l’osservanza dell’articolo 3 e non dell’articolo 18, come ad esempio gli orfani e i coniugi dei caduti sul lavoro, o in servizio o per fatti di criminalità o terrorismo. I datori di lavoro dei settori interessati, quindi, dovranno indicare nel prospetto informativo anche il personale viaggiante o navigante o gli edili, per l’assunzione delle categorie protette in base all’articolo 18 della legge 68/1999. In questo caso, la quota di riserva graverà solo per le aziende con più di cinquanta dipendenti (da 51 a 150, una unità; da 151 si deve calcolare l’1 per cento).

Le sanzioni

Il Jobs act non ha modificato le sanzioni. Per la mancata presentazione del prospetto informativo è prevista una sanzione fissa pari a 635,11 euro, maggiorata di ulteriori 30,76 euro per ogni giorno di ritardo nell’invio. Per la mancata assunzione del lavoratore disabile (articolo 9, comma 1 e articolo 15, comma 4, della legge 68/1999) è prevista una sanzione amministrativa di 62,77 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni disabile non assunto.

GLI OBBLIGATI 
15-35 dipendenti
Assunzione
Una persona con disabilità
Le regole (fino al 31.12.2016)
Assunzione nominative
Obbligo solo entro 12 mesi in caso di effettuazione di nuova assunzione
Obbligo entro 60 giorni nel caso di una seconda nuova assunzione
36-50 dipendenti 
Assunzione
Due persone con disabilità
Le regole 
Assunzioni nominative
Oltre 50 dipendenti 
Assunzione
7% della base computabile
Le regole
Assunzioni nominative
1% aggiuntivo (una unità per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti, scelta tra gli orfani e i superstiti dei deceduti per lavoro, servizio e grandi invalidi di guerra, servizio e lavoro)
I TERMINI 
I datori che rispetto all’ultimo prospetto inviato non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazione tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non devono trasmettere il prospetto. L’invio del documento deve avvenire di regola entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo come riferimento, per l’indicazione delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il 2015 il termine è prorogato al 29 febbraio 2016
LE MODALITÀ
Il modulo va trasmesso solo tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Il modulo soddisfa i requisiti della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento cartaceo. L’invio può avvenire anche tramite gli intermediari abilitati: consulenti del lavoro o altri professionisti, servizi delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle imprese agricole
LE CRITICITÀ NELL’INVIO 
I servizi competenti rilasciano, tramite i servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che indica la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento. In caso di mancato funzionamento che non consenta di adempiere nei tempi, viene rilasciata su richiesta degli interessati idonea documentazione che attesta l’adempimento. Resta fermo l’obbligo di invio nel primo giorno utile successivo
SANZIONI
MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 
Sanzione amministrativa di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo
MANCATA ASSUNZIONE 
DEL DISABILE
Sanzione amministrativa di 62,77 euro per ogni giorno di ritardo per ogni disabile non assunto

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