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Contratti solidarietà difensivi le precisazioni del Ministero:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 2016 sui contratti solidarietà difensivi, ha fornito alcune precisazioni ed indicazioni operative agli utenti.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 8/2016.

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 29/808 del 08/02/2016, ha fornito di seguito le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai contratti solidarietà difensivi di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ABROGAZIONE E TERMINI DI EFFICACIA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI DI TIPO B (art.46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015, n.148 e art. 1, comma 305, legge 28 dicembre 2015, n. 208 -legge di stabilità 2016).

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Per espressa previsione dell’art. 46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015 n. 148, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 viene integralmente abrogato.

Tale disposizione trova ulteriore specificazione nella legge di stabilità 2016 recentemente approvata. Quest’ultima chiarisce i termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, l’art. 1, comma 305, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone quanto segue: “In attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 […]”.

Dalla lettura sistematica delle norme succitate si evince che il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula dei contratti di solidarietà e si precisa altresì che:

  • i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L’art. 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, in vigore dal 25.06.2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, stabilisce che “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

Pertanto, non ricadono in detto divieto le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.

OBBLIGHI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, si precisa che, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013.

ADEMPIMENTI DELLE DTL – ASPETTI PROCEDIMENTALI

Al fine di garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o di respingimento delle domande di solidarietà, le DTL entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O.

(Fonte: Ministero Lavoro)

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