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DDL lavoro autonomo e lavoro agile aggiornamenti:

Il Testo del DDL lavoro autonomo e lavoro agile ha ricevuto la “bollinatura” della Ragioneria che, come è noto, consiste nella vidimatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato relativamente alla sostenibilità finanziaria di un determinato provvedimento di legge.

Il testo del DDL lavoro che reca misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, di cui vi abbiamo già parlato, è stato approvato lo scorso 28.1.2016 dal Consiglio dei Ministri.

Il DDL lavoro è articolato in tre parti la prima (Titolo I) è sulla “Tutela del lavoro autonomo” è costituita da 12 articoli così distinti:

articolo 1 “Ambito di applicazione” (le disposizioni si applicano al lavoro autonomo con esclusione degli imprenditori e piccoli imprenditori);

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articolo 2 “Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali”;

articolo 3 “Clausole e condotte abusive” (sono considerate abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto senza un congruo preavviso);

articolo 4 “Apporti originali e invenzioni del lavoratore” (se non è oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica spettano al lavoratore autonomo;

articolo 5 “Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente” (sono deducibili al 100% entro il limite annuo di 10.000 euro le spese per iscrizioni a mater e corsi di formazione o aggiornamento professionale, iscrizione a convegni e congressi; sono deducibili al 100% entro il limite annuo di 5000 euro le spese per servizi personalizzati di certificazione competente, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti; sono deducibili altresì al 100% gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà);

articolo 6 “Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione”;

articolo 7 “Informazioni e accesso agli appalti pubblici”;

articolo 8 “Indennità di maternità”;

articolo 9 “Congedi parentali”;

articolo 10 “Tutela della gravidanza, malattia e infortunio” (la gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro che resta sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare);

articolo 11 “Disposizioni in materia di tutela contro la malattia” (per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera);

articolo 12 “Modifiche al codice di procedura civile”.

La seconda parte (Titolo II) è sul “Lavoro agile” ed è costituita da 7 articoli così distinti:

articolo 13 “Lavoro agile” (modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro…);

articolo 14 “Forma e recesso” (l’accordo per le modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità…);

articolo 15 “Trattamento del lavoratore” (il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda);

articolo 16 “Potere di controllo e disciplinare”;

articolo 17 “Protezione dei dati, custodia e riservatezza”;

articolo 18 “Sicurezza sul lavoro”;

articolo 19 “Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali”;

articolo 20 “Contrattazione collettiva” (i contratti collettivi possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile).

La terza parte (Titolo III) contiene le “Disposizioni finali” ed è costituito da due articoli:

articolo 21 “Disposizioni finanziarie” e

articolo 22 “Entrata in vigore”.

Tale DDL Lavoro sarà in discussione in Parlamento e potrebbe essere approvato – con o senza modifiche – probabilmente nei prossimi 3 -4 mesi

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