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Assegno ordinario e di solidarietà di cui al FIS:

Come vi abbiamo già segnalato, l’INPS, con la Circolare n. 22 del 2016 in tema di assegno ordinario e di solidarietà, ha fornito le istruzioni circa la presentazione della domanda di accesso per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (9.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “Via libera all’assegno ordinario del FIS”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Possibile presentare le domande per chiedere l’assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione salariale (Fis). Per l’assegno di solidarietà, invece, si deve attendere dall’Inps l’implementazione della relativa procedura online. Il Fis, che da quest’anno sostituisce il fondo di solidarietà residuale, fa un passo in più verso la piena operatività con le indicazioni contenute nella circolare 22/2016 dell’Inps.

Il fondo di integrazione salariale prevede l’erogazione di un sostegno al reddito per i lavori interessati dalla riduzione o sospensione dell’attività in settori non coperti dalla cassa integrazione o dai fondi di solidarietà bilaterali. L’assegno di solidarietà può essere richiesto dalle imprese con più di 5 dipendenti che riducono l’attività a seguito di un accordo collettivo aziendale per evitare licenziamenti. Per le imprese con più di 5 e fino a 15 addetti lo strumento sarà disponibile dal 1° luglio 2016, mentre per quelle più grandi lo è già. In teoria, perché nella circolare 22/2016 l’Inps comunica che la procedura informatica non è ancora disponibile.

Già online, invece, quella per l’assegno ordinario, che, per previsione di legge, è destinato alle sole aziende con più di 15 dipendenti nei casi di riduzione o sospensione dell’attività previsti dalla normativa della Cigo, escluse le intemperie stagionali, e della Cigs, nei soli casi di riorganizzazione o crisi aziendale.

La domanda per l’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 e non oltre 15 giorni dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In caso di richiesta prima dei 30 giorni il sistema informatico impedirà l’invio, mentre in caso di ritardo l’ammortizzatore sociale verrà riconosciuto solo a partire dal lunedì della settimana precedente la domanda.

Tuttavia l’Inps ha previsto una deroga ai termini in questa fase di avvio: infatti il periodo tra il 1° gennaio e il 4 febbraio (data di pubblicazione della circolare) viene neutralizzato e i 15 giorni devono essere conteggiati a partire dal 4 febbraio. Per l’assegno di solidarietà i termini (invio entro 7 giorni dall’accordo) decorreranno dalla data in cui verrà annunciata la possibilità di presentare la domanda.

Nella circolare, per quanto riguarda i criteri per l’approvazione delle richieste di assegno ordinario si fa riferimento ai Dm del 2002, in attesa della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale, che però è stato pubblicato ieri, ed è in vigore da oggi.

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