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Integrazione salariale modalità presentazione domande

L’INPS, con la Circolare n. 22 del 2016 sul Fondo di integrazione salariale, ha fornito istruzioni circa le modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 22/2016.

  1. Quadro normativo.

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, ai sensi dell’art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è adeguata, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle disposizioni del medesimo D.Lgs. 148/2015.

L’ art. 29 del D.Lgs. 148/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e che, dalla medesima data, allo stesso si applicano, in aggiunta alle norme che disciplinano il Fondo residuale, le disposizioni contenute nel medesimo art. 29.

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L’art. 46, c. 2, a corollario dell’opera di revisione operata dal D.Lgs. 148/2015, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3, della legge 92/2012 e il D.I. 79141/2014.

In attesa della pubblicazione del Decreto di adeguamento del Fondo alla disciplina del D.Lgs. 148/2015, di cui al citato art. 28, c. 4, sono pervenute dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali le note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot. n. 998 del 18 gennaio 2016, che regolamentano l’operatività del Fondo di integrazione salariale nel regime intertemporale. Sulla base delle stesse, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità relative alla presentazione delle stesse.

Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della delega contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.Lgs. 148/2015.

Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015.

  1. Prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. Termini di presentazione delle domande.

Come anticipato il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario, di importo pari all’integrazione salariale, così come stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. 148/2015. Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pertanto, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

2.1 Assegno di solidarietà

A norma dell’art. 31, del D.Lgs. 148/2015, l’assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 24 della l. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti, gli stessi sono autorizzati, previo istruttoria, alla luce dei criteri individuati nel D.M. n. 46448/2009 in tema di contratti di solidarietà. A tal fine le istanze dovranno essere corredate dell’apposita scheda causale presente nell’area download della procedura di invio delle domande.

All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L’assegno è garantito:

  • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
  • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.

Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, sulla base dei criteri esposti nel successivo paragrafo 4, entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale.

La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2.2 Assegno ordinario

L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.

Nelle more dell’uscita del decreto ministeriale, recante i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti, i trattamenti sono autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi  utilizzati, in particolare per le causali della CIGS si farà riferimento ai seguenti D.M.:

  • M. 31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale;
  • M. 31826/2002 per la causale di crisi aziendale.

La domanda di assegno ordinario deve essere presentata, sulla base dei criteri esposti nel successivo paragrafo 4, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa.

Anche all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

In caso di presentazione tardiva della domanda, stante l’applicazione del disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.Lgs. 148/2015, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente), ai fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza per il tramite del modello allegato alla circolare 201/2015 e anch’esso reperibile nell’area download della procedura.

In caso di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei termini di legge.

2.3 Neutralizzazione dei termini di presentazione delle domande

Al fine di rendere fluida la transizione verso il fondo di integrazione salariale, garantendo alle aziende di inoltrare le domande senza soluzione di continuità, assicurando così continuità di reddito ai lavoratori beneficiari, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) è la data di pubblicazione della presente circolare.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione l’ordinaria disciplina così come disposta dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 148/2015.

Per l’assegno di solidarietà, i termini di presentazione delle domande decorreranno dalla data di pubblicazione del messaggio di cui al successivo paragrafo 4.

  1. Operatività del Fondo. Regime intertemporale.

Con messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, a seguito dell’insediamento del Comitato Amministratore del Fondo residuale, l’Istituto ha fornito le indicazioni relative all’operatività del Fondo medesimo.

In particolare, nel richiamato messaggio, è stato specificato che, stante l’abrogazione del D.I. 79141/2015 dalla data del 1° gennaio 2016, le domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo residuale potranno essere inoltrate fino alla data del 31 dicembre 2015, o alla data successiva del termine del periodo neutralizzato, individuato nella data del 12 gennaio 2016 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del msg. 7637/2015).

Con le citate note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot. n. 998 del 18 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che, nelle more della completa definizione dell’iter procedurale relativo all’adozione del Decreto interministeriale di cui al citato art. 28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015, la nuova disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all’art. 29 del medesimo D.Lgs., trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei confronti dei datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale. Nello specifico, si tratta dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, non sono stati istituti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Pertanto, gli stessi potranno accedere, per gli eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2016, alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.

Dalla medesima data le aziende così individuate sono tenute a versare le nuove aliquote contributive nella misura indicata dall’art. 29, c. 8, del. D.Lgs. 148/2015.

Nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale (per la tipologia di datori di lavoro iscritta al residuale, si rimanda alla circolare n. 100/2014), ai quali la disciplina dei Fondi di solidarietà è stata estesa in virtù dell’art. 26, c. 7, del D.Lgs. 148/2015, e che quindi non avevano obbligo di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione della nuova normativa sarà conseguente all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, secondo le modalità stabilite dalla legge e nel decreto medesimo in corso di adozione.

Gli stessi, pertanto, saranno tenuti a versare i contributi dovuti al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2016, solo dopo l’entrata in vigore del citato decreto di cui all’art. 28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015.

Il Fondo di integrazione salariale è gestito dal Comitato amministratore che attualmente opera con riferimento al Fondo di solidarietà residuale, nominato con Decreto ministeriale del 30 novembre 2015 e insediatosi in data 18 dicembre 2015.

Tale Comitato, a norma dell’art. 29, c. 5, del D.Lgs. 148/2015, con riferimento alla platea di beneficiari come sopra individuati e relativamente alle nuove prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2016 cessa il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni.

Tale compito, a norma dell’art 29, c. 7, del medesimo D.Lgs., è assunto dalle strutture territoriali dell’INPS competenti in relazione all’unità produttiva che autorizzeranno, quindi, i trattamenti sia di assegno ordinario che di assegno di solidarietà.

Nei confronti delle istanze presentate al Fondo residuale, tale Comitato amministratore continuerà a svolgere tutti i suoi compiti, così come elencati dall’art. 35 del D.Lgs. 148/2015, compreso quello di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle prestazioni e alle modalità di versamento della contribuzione addizionale.

  1. Modalità di presentazione delle domande.

La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende l’invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario.

Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.

Ai fini dell’individuazione dell’unità produttiva si rinvia a quanto definito dall’Istituto in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria con la circ. 197/2015 e con il msg 7336/2015.

Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa

A differenza di quanto indicato nella circolare 122/2015, i dati non dovranno più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste.

Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:

  • l’accordo collettivo aziendale (in caso di assegno di solidarietà) che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
  • la comunicazione dell’azienda di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs 148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (in caso di assegno ordinario);
  • l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile  nell’area download della procedura.

Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO (ad eccezione delle intemperie stagionali) e CIGS (ad eccezione del contratto di solidarietà) sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali.

Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relativa al contratto di solidarietà.

Le singole schede sono disponibili all’interno della procedura.

Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.

Non saranno istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo domande mancanti della suddetta documentazione.

La stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A tal fine, nella fase di invio on-line della domanda, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa distinte per qualifica.

Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF.

In questo momento la procedura informatica non permette l’invio della domanda per la prestazione di assegno di solidarietà, mentre è possibile inviare la domanda per l’assegno ordinario.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura informatica per l’invio della domanda di assegno di solidarietà.

(Fonte: INPS)

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