Advertisement

Depenalizzazione illeciti in materia di lavoro:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 6 del 2016 avente ad oggetto la depenalizzazione illeciti in materia di lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative a seguito della entrata in vigore a far data dal 6.2 u.s. del d.lgs. n. 8 del 2016 che ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il Ministero del Lavoro, dunque, al fine di assicurare l’uniformità di tutto il personale ispettivo, ha fornito le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Innanzi tutto, si legge nella Circolare n. 6/2016, il legislatore distingue due regime sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:

  • quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016;
  • quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.

Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016, concernente rispettivamente l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (regime intertemporale).

Advertisement

Con riferimento, invece, alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del Decreto, si applicano gli artt. 1 e 6 dello stesso testo normativo (regime ordinario).

Il Ministero, dopo aver chiarito i punti relativi al “Regime intertemporale” di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016; “Regime delle prescrizioni” di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004; Regime ordinario (illeciti commessi dopo il 6.2.2016); “Altri casi di depenalizzazione” di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 8/2016, ha evidenziato quanto segue. Fermo restando la competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL ad irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio u.s., “si ritiene che l’unico criterio rintracciabile nell’ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall’art. 35, comma 2, della L.n. 689/1981, in forza del quale “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi, l’ordinanza – ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatori (…)”. Si ritiene, pertanto, per ragioni di economia amministrativa, che l’autorità destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria possa essere la sede provinciale dell’INPS territorialmente competente”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

Advertisement