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Dimissioni online le nuove regole dal 12 marzo:

Torniamo di nuovo sull’argomento delle dimissioni online che, dal prossimo 12 marzo, dovranno essere obbligatoriamente presentate per via telematica secondo quanto stabilito dall’art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 sulle semplificazioni e in attuazione del Jobs Act dal Decreto 15 dicembre 2015.

A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (1.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Alberto Bosco e Josef Tschöll, Titolo: “Dimissioni online dal 12 marzo”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Scatta dal 12 marzo la nuova disciplina per la presentazione delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 sulle semplificazioni, attuativo del Jobs act. A fissare il debutto delle nuove regole, è stata la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’11 gennaio scorso, del decreto del ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015, entrato in vigore il 12 gennaio, che disciplina le modalità «esclusivamente telematiche» con le quali il lavoratore può risolvere il rapporto. Come previsto dal Dlgs 151/2015, le nuove regole saranno pienamente operative una volta trascorsi 60 giorni, quindi appunto il 12 marzo 2016, consentendo così non solo ai dipendenti, ma anche ai datori di lavoro e ai consulenti di familiarizzare con le novità.

L’entrata a regime della riforma comporterà l’abrogazione delle disposizioni introdotte per arginare il fenomeno delle dimissioni “in bianco” dall’articolo 4, commi da 17 a 23-bis, della legge «Fornero» (92/2012).

Il campo di applicazione

Le nuove norme non riguardano le seguenti ipotesi:

dimissioni e risoluzione consensuale in gravidanza e nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dall’adozione (si veda l’articolo a fianco);

rapporti di lavoro domestico;

dimissioni o risoluzione consensuale nelle sedi previste dall’articolo 2113, comma 4 del Codice civile (ossia in sede protetta) o presso le commissioni di certificazione.

Salvo che non ci si trovi in una di queste tre ipotesi, dunque, il lavoratore deve compilare il modulo (allegato A al decreto ministeriale) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it e quindi trasmetterlo al datore e alla direzione territoriale del Lavoro competente. Come previsto dal Dlgs 151/2015, la trasmissione del modulo può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione (costituite presso le università, le Dtl e così via).

Come cambia la procedura

Il Dm definisce i dati contenuti nel nuovo modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto (e la loro revoca) da parte del lavoratore, gli standard e le regole tecniche per la compilazione e trasmissione al datore (tramite Pec in sola lettura) e alla Dtl.

Per «Codice identificativo» si intende il codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo telematico è stato trasmesso. Per «data certa di trasmissione» si intende la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante giorno e ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.

Il modulo da compilare è composto da cinque sezioni (dati del lavoratore, del datore e del rapporto, recesso o revoca e, infine, dati di invio). L’Allegato B contiene invece le modalità tecniche che garantiscono, tra l’altro, la verifica dell’identità e l’attribuzione della data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale).

Proprio con riguardo alla verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento, nel caso in cui il lavoratore decida di non avvalersi di un soggetto abilitato, le cose si fanno più complicate: in questo caso, infatti, la trasmissione del modulo è possibile solo se è in possesso del Pin Inps – che peraltro non sostituisce le credenziali ClicLavoro – ma si aggiunge a esse. La procedura è più semplice, invece, se ci si avvale di un soggetto abilitato, che utilizzerà la propria utenza ClicLavoro.

La compilazione

Il portale, come primo passo nella compilazione del modulo, chiederà fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente. Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail.

Il lavoratore ha la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie). Nel primo caso dovrà compilare le sezioni 2 e 3, nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti attivi così da poter scegliere quello dal quale intende recedere.

La sezione 4 (tipo di risoluzione o revoca e data di decorrenza) va sempre compilata dal lavoratore.

La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema. Per ogni modulo sono attribuite due informazioni: la data di trasmissione (marca temporale), corrispondente alla data rilevata all’atto del salvataggio delle dimissioni-risoluzione consensuale; e un codice identificativo.

Infine, resta la possibilità di revocare le dimissioni entro sette giorni (purché in via telematica) e resta anche la sanzione a carico dei datori in caso di irregolarità: salvo che il fatto costituisca reato, il datore che alteri i moduli telematici è punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro.

LA PROCEDURA

Le modalità per compilare il modulo online e per trasmetterlo all’azienda e alla Direzione Territoriale del Lavoro

LE CREDENZIALI PER ACCEDERE 
Se il lavoratore decide di fare da sé, e quindi di non rivolgersi a un soggetto abilitato, deve anzitutto essere in possesso del Pin Inps di tipo dispositivo (se non ce l’ha deve farne prima richiesta all’Istituto), e quindi, se già non la possiede, creare anche un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro
LA COMPILAZIONE DEL MODULO ONLINE 
01 La comunicazione delle dimissioni
Il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato, può accedere, tramite il portale www.lavoro.gov.it, al modulo on line per la trasmissione della comunicazione di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto, e alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione per l’invio di una revoca
02 La revoca 
La revoca delle dimissioni presentate dal lavoratore è possibile entro il termine di sette giorni da quando è stato inviato il modulo che ha ufficializzato le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto
03 L’inizio del rapporto di lavoro
Il lavoratore ha la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie): nel primo caso dovrà compilare interamente anche le sezioni 2 e 3 del modulo; nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che egli possa scegliere quello dal quale intende recedere
LA TRASMISSIONE 
01 La firma digitale dell’intermediario
Nell’ultima fase della procedura, se la compilazione è avvenuta con il supporto di un soggetto abilitato, si procede alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi
02 L’invio tramite Pec
Ha luogo poi la trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca nella casella di Pec del datore di lavoro e alla Dtl competente, che riceve una notifica nel proprio cruscotto e può visionare il modulo. Oltre alla marca temporale, al modulo è attribuito un codice identificativo composto da anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi e millisecondi

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