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Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo settore Artigianato:

È stato siglato lo scorso 10 dicembre l’Accordo sul Fondo di Solidarietà Alternativo per il settore Artigianato, alternativo ai Fondi costituito presso l’INPS e in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 148 del 2015 e che riguarderà le imprese, anche con meno di 6 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria – CIGO e CIGS.

L’Accordo prevede che il suddetto Fondo erogherà la prestazione di un assegno ordinario di durata e misura pari all’assegno di cui all’art. 30 d.lgs. n. 148/2015 e l’assegno di solidarietà (art. 31 d.lgs. n. 148/2015), nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 971,71 euro e successivi adeguamenti.

La durata delle suddette prestazioni sono le seguenti:

  • 13 settimane di assegno ordinario;
  • 26 settimane di assegno di solidarietà.

Tali prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

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In relazione alle causali di intervento l’Accordo prevede quanto segue.

Ai dipendenti delle imprese di cui sopra che, in presenza di accordi sindacali, siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, è corrisposto l’assegno ordinario nei seguenti casi:

  1. situazioni aziendali dovete a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
  2. situazioni temporanee di mercato.

Ai dipendenti delle imprese sopra indicate è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l’assegno di solidarietà in caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016 la nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Alternativo dell’Artigianato a carico delle imprese è pari allo 0,45% inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata al FSBA. Tale quota sarà incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga a partire dal 1° luglio 2016.

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