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Interpello su lavoro accessorio settore marittimo:

Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 32 del 2015 su lavoro accessorio settore marittimo, imbarcazioni da diporto, professionisti iscritti in registri, albi, ruoli ed elenchi professionali, maestri di sci ha risposto a due quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro inerenti l’ambito di applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal Legislatore con il decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a due specifici settori.

Il primo quesito riguarda il settore marittimo e, in particolare, i lavoratori marittimi impiegati da “committenti privati titolari di un’imbarcazione da diporto”; il secondo riguarda l’impiego di maestri di sci che sono iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero della Lavoro, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale della Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio Legislativo, ha osservato quanto segue, come si legge nell’Interpello n. 32/2015.

La disciplina del lavoro accessorio, così come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015 ed in senso conforme alla previgente formulazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 e come già chiarito in passato, presenta un ambito di applicazione generalmente limitato al solo valore economico delle prestazioni (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).

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In particolare, nel nuovo quadro normativo il riferimento alla natura occasionale della prestazione resa in regime di voucher viene richiamato solo in relazione al settore dell’agricoltura, laddove, peraltro, l’ambito applicativo viene delimitato anche sotto il profilo soggettivo in riferimento sia ai prestatori di lavoro che alle categorie dei datori di lavoro (cfr. art. 48, comma 3, lettere a) e b) D.Lgs. n. 81/2015).

L’unico contesto nel quale il Legislatore ha vietato espressamente l’utilizzo di voucher è la “esecuzione di appalti di opere o servizi” (cfr. art. 48, comma 6), con esclusione di ipotesi specifiche che dovranno essere individuate in apposito decreto ministeriale.
Ciò premesso, va osservato che il lavoro marittimo è disciplinato da una normativa speciale

prevista nel Codice della navigazione e, per quanto riguarda la nautica da diporto, anche dal relativo Codice (D.Lgs. n. 171/2005). Va evidenziato che il Codice della nautica da diporto all’art. 49 bis, introdotto dall’art. 59 ter del D.L. n. 1/2012, ha previsto il c.d. “noleggio occasionale” per uso non commerciale, per il quale è prevista, al comma 2, la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione della imbarcazione.

In risposta al quesito avanzato, in ragione di quanto sopra, appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo.

Parimenti, non si ravvisa alcuna preclusione normativa all’utilizzo del voucher in relazione all’attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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