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Applicazione della nuova disciplina per la maxisanzione:

L’applicazione della nuova disciplina per la maxisanzione sarà applicata agli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2015, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 16494 del 2015.

Ecco quanto si legge al riguardo su un articolo pubblicato oggi (21.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “Nuove regole ed applicazione estesa”).

La nuova disciplina per la maxisanzione si applica agli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del Dlgs 151/2015, ovvero dal 24 settembre 2015. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro nella nota circolare 16494 del 7 ottobre 2015.

Per le condotte iniziate e cessate quando era in vigore la precedente disciplina, invece, si applica la vecchia sanzione, con l’esclusione della diffida.

Per le condotte iniziate sotto la vigenza della precedente normativa e proseguite dopo l’entrata in vigore del Dlgs 151/2015, invece, deve trovare applicazione, per l’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina, inclusa la procedura di diffida ad adempiere. Il motivo è insito nella natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta. Pertanto, anche il calcolo delle giornate di effettiva prestazione di lavoro irregolare, se prima era indispensabile per conteggiare la sanzione, in questa ipotesi sarà necessario solo per determinare la fascia di applicazione della sanzione. Tuttavia, si tratta pur sempre di un accertamento che deve condurre con certezza all’irrogazione di una sanzione anziché di un’altra. Quindi, il momento accertativo è indispensabile per la contestazione delle sanzioni. È bene ricordare un’ulteriore modifica apportata dal Dlgs 149/2015 (articolo 11, comma 1, lettera c) all’articolo 13 comma 5 del Dlgs 124/2004: l’adozione della diffida interrompe i termini per i ricorsi fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti e non più, come precedentemente previsto, i termini fissati dall’articolo 14 della legge 689/81. In sostanza, il legislatore ha voluto far decorrere il termine di 90 giorni per poter contestare le sanzioni dalla fine dei termini della diffida, quindi, dal centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, quando, cioè si producono gli effetti della contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi.

Secondo questa lettura, il ministero, nella circolare 26/2015, ha affermato che il termine di 60 giorni per pagare la sanzione in misura ridotta in base alla legge 689/81, o il termine di 30 giorni per presentare il ricorso ex articolo 17 del Dlgs 124/2004, decorre dalla scadenza dei 120 giorni previsto per ottemperare alla diffida. Infatti, i tre mesi del mantenimento in servizio decorreranno dalla data del primo accesso ispettivo e non dalla notifica del verbale, poiché gli adempimenti alla diffida rappresentano un elemento oggettivo dell’illecito da accertare. Una linea interpretativa che trova risposta nella sentenza 7681/2014 della Cassazione, per cui il termine dei 90 giorni decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.

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