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Decadenza dall’impugnativa di licenziamento:

L’eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento di cui all’art. 6 L.n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della L.n. 183 del 2010, può essere proposta, per la prima volta, anche nella sola fase di opposizione, in quanto in rapporto di prosecuzione con la prima fase a cognizione sommaria.

È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 25046 del 2015 (Presidente F. Roselli; Relatore: N. De Marinis).

Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda.

Con sentenza del 29 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, pronunziando in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, L.n. 92 del 2012, riformava la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria e rigettava la domanda proposta da Antonino Saraceno nei confronti delle Acquereggine Società Cooperativa a r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società datrice nel quadro di una procedura di riduzione del personale con applicazione della tutela reintegratoria e risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate e maturande dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegra.

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La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa, diversamente dai giudici della fase d’urgenza e di opposizione, ritenuto l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento ex art. 6 l.n. 604 del 1966, sollevata dalla Società soltanto in sede di opposizione, non solo pienamente ammissibile ma altresì fondata, non incidendo la proroga, disposta dalla Società datrice per ben due volte, del periodo di preavviso, sulla regola che identifica nella data di ricevimento della comunicazione di recesso il dies a quo per il computo del termine decadenziale di 60 giorni, né essendo la proroga stessa e la conseguente protrazione dell’attività lavorativa configurabile come revoca tacita dell’ultimo licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Saraceno.

(Fonte: Corte di Cassazione)

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