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Interventi in emergenza e tutela dei lavoratori:

La legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice Penale i nuovi ecoreati come il disastro ambientale e l’inquinamento ambientale e pertanto un profilo molto rilevante al riguardo è la tutela dei lavoratori ed in particolare la gestione degli interventi in emergenza sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (17.8.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Gabriele Taddia; Titolo: “L’emergenza non attenua gli obblighi di sicurezza”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Dopo che la legge sugli ecoreati (la 68/2015) ha introdotto nel Codice penale (fra gli altri) nuovi reati quali il disastro ambientale e l’inquinamento ambientale, torna di attualità il dibattito su come gestire gli interventi in emergenza dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori.

Chiaramente, il panorama delle possibili situazioni nelle quali è indispensabile una azione non programmata e da eseguire in estrema rapidità per evitare conseguenze irreparabili o comunque contenere quelle già in corso, è talmente ampio da non consentire una elencazione esaustiva, tuttavia è evidente che situazioni come disastri ambientali, crolli di edifici e calamità naturali necessitano di azioni estremamente rapide da parte delle imprese chiamate a intervenire per contenere o evitare le possibili conseguenze di questi eventi. Al tempo stesso, anche in questi casi eccezionali bisogna osservare alcune cautele per la sicurezza dei lavoratori chiamati a intervenire.

Se si eccettuano gli interventi di protezione civile e pochissime altre situazioni (si veda l’articolo a fianco), il nostro legislatore non ha mai emanato una regolamentazione particolare o più snella per la gestione della sicurezza in queste situazioni, imponendo sostanzialmente a tutti gli attori di un processo complesso come l’intervento di carattere emergenziale, gli stessi oneri di qualunque altro appalto o opera di gestione ordinaria.

Dunque, la prima valutazione che il committente deve fare nel momento in cui richiede un intervento di emergenza – ad esempio per un inquinamento ambientale provocato dalla rottura di una conduttura o dal ribaltamento di un mezzo – è quello di individuare la normativa di riferimento: deve cioè capire se si tratta di un intervento che rientra nell’ambito di applicazione della normativa sui cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del Dlgs 81/08, il Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro), oppure, come accade più di frequente, se si tratta di un lavoro da gestire in base all’articolo 26 del Testo unico come un appalto o una prestazione d’opera ordinaria.

I cantieri temporanei

La scelta è di fondamentale importanza, poiché se si tratta di un cantiere temporaneo è necessaria e inderogabile anche nel caso di un intervento in emergenza, la nomina dei coordinatori per la sicurezza (nel caso operino più imprese) più una serie di altri obblighi (dalla notifica preliminare alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento). Fa eccezione solo il caso di lavori da eseguire immediatamente per prevenire incidenti imminenti o per organizzare misure urgenti di salvataggio o per garantire la continuità, in condizioni di emergenza nell’erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione, interventi per i quali l’articolo 100 comma 6 del Dlgs 81/2008 esonera espressamente il coordinatore per la sicurezza dal predisporre il piano di sicurezza e coordinamento. Per il resto, sono imposte tutte le incombenze di ogni ordinario intervento.

Gli appalti ordinari

Nessun esonero invece, neanche minimo, se l’appalto emergenziale deve essere gestito (come nella maggior parte dei casi) in base all’articolo 26 del Dlgs 81 (e quindi non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile).

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