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Rimborso maggiori oneri aziende trasporto pubblico:

L’INPS, con la Circolare n. 146 del 06 agosto 2015, ha informato gli interessati circa il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore trasporto pubblico (Decreto Interministeriale 16 febbraio 2015).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 146/2015.

Generalità.

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Come noto, l’art. 1, c. 148, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1 gennaio 2005, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.

La norma citata dispone – peraltro – che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro – Infrastrutture e trasporti.

Per l’anno 2011, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 16 febbraio 2015 (allegato 1), che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.

Come disposto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di pubblicità legale, il citato decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al fine di completare l’opera di massima divulgazione del provvedimento, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 2 maggio 2015, ha dato avviso di avvenuta pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del Lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto, potranno effettuare il recupero degli importi anticipati per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2011.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 146/2015 e al suo allegato (Allegato n. 1) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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