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Domanda CIG più facile:

Sarà più facile presentare domanda per la CIG – Cassa Integrazione Guadagni secondo lo schema di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act all’esame delle commissioni parlamentari.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (4.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Maria Teresa Salimbeni; Titolo: “Più semplice richiedere la Cig. La domanda non presuppone di informare i sindacati sul programma”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Lo schema di decreto legislativo presentato dal governo, e ancora all’esame delle commissioni parlamentari, interviene a tutto campo in materia di cassa integrazione guadagni prevedendo l’abrogazione della precedente normativa, in particolare la legge 164/1975 e le norme in materia di Cigs della legge 223/1991.

Le novità che meritano di essere sottolineate sono tre:

l’incremento del contributo addizionale a carico delle imprese richiedenti il trattamento, che verrà calcolato in maniera differente rispetto a oggi, oltre a diventare molto più gravoso. Si passa da un sistema che prevede il pagamento del 4% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale per le aziende fino a 50 dipendenti e 8% per quelle con oltre 50 dipendenti, a un meccanismo che, oltre ad aumentare le percentuali, utilizza come base di calcolo la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore. Il contributo sarà del 9% della retribuzione spettante per le ore non lavorate fino a 52 settimane di fruizione del trattamento di integrazione salariale; al 12% tra le 52 e le 104 settimane; al 15% oltre le 104 settimane. La modifica attua il criterio, contenuto nella legge delega, della rimodulazione dei contributi in funzione dell’effettivo utilizzo della Cassa;

la priorità data ai contratti di solidarietà rispetto agli altri interventi (in linea con il criterio dell’accesso alla Cassa come residuale rispetto all’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario) che si desume sia dalla norma contenuta nell’articolo 22, comma 5, in base alla quale ai fini del calcolo della durata massima complessiva degli interventi, la durata del trattamento per contratto di solidarietà viene computata a metà, sia dalla previsione che in sede di procedura sindacale le parti dovranno espressamente dichiarare la non percorribilità del contratto di solidarietà;

la semplificazione della procedura sindacale e la riduzione dei termini della stessa. L’intervento è apprezzabile soprattutto per l’abolizione di un contenuto obbligatorio della comunicazione di avvio della procedura per la concessione del trattamento straordinario da inviare alle Rsa/Rsu. L’impresa dovrà semplicemente indicare che intende richiedere la concessione del trattamento e, soltanto in sede di esame congiunto, portare a conoscenza della controparte sindacale il programma che intende attuare, la durata, il numero dei lavoratori, le ragioni che non rendono praticabili forme alternative di riduzioni di orario, i criteri di scelta, le modalità della rotazione o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione della stessa. Un intervento auspicato, considerata la mole di contenzioso instaurato dai lavoratori per incompletezza della comunicazione iniziale e la propensione della giurisprudenza a concedere il risarcimento anche a fronte di minime carenze e pur in presenza di accordi sindacali.

Infine si ricorda che le causali della Cigs diventano tre: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale con l’importante esclusione, a partire dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione di attività; contratto di solidarietà (in realtà già ora accompagnato dall’intervento della cassa integrazione).

L’abolizione della Cigs per cessazione di attività si accompagna alla riduzione della durata massima complessiva per ciascuna unità produttiva che scende a 24 mesi, da calcolarsi non più nel quinquennio fisso ma in quello mobile: scelta che consentirà alle aziende di avere a disposizione cinque anni a partire dal primo intervento concesso. Anche il campo di applicazione relativo alle imprese aventi diritto viene ritoccato solo in minima parte con alcune aggiunte (vedi i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni per la Cigs)e specificazioni, mentre la platea dei lavoratori destinatari viene ampliata dall’inclusione degli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

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