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Operatività comunicazione telematica offerta di conciliazione

Il Ministero del Lavoro, con la Nota protocollo n. 3845 del 22.7.2015, integra le disposizioni contenute nella Nota protocollo n. 2788 del 27.5.2015, circa la questione dell’operatività della comunicazione telematica relativa all’offerta di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi (di cui al Decreto Legislativo n. 23 del 2015 di attuazione del Jobs Act). Tale offerta di conciliazione consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

Il Ministero, quindi, con la nota n. 3845/2015, intende integrare la precedente nota (n. 2788/2015) al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi, e nello specifico:

la comunicazione telematica relativa all’offerta di conciliazione è dovuta:

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  1. solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  2. anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  3. non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Inoltre, il Ministero ha precisato che in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

  • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
  • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
  • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
  • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608;
  • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
  • le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 D.lgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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