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TFR in busta paga è legge:

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 luglio 2015 la legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015 (c.d. Decreto Pensioni) che entrerà in vigore oggi, 21 luglio 2015 e che tra l’altro reca disposizioni anche in tema di TFR in busta paga.

La Legge n. 109 del 17 luglio 2015 (vedi anche il Testo coordinato con il D.L. n. 65/2015) reca disposizioni urgenti in materia di rivalutazione pensioni di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR dunque – come si è detto – si occupa anche della questione del TFR in busta paga previsto dall’art. 2751 – bis del codice civile.

Ma vediamo al riguardo cosa dice il Sole 24 Ore di oggi (21 luglio 2015) che in un articolo (firma: Paolo Stella Monfredini; titolo: “Tfr in busta paga con privilegio generale. Datori e banche. Per i finanziamenti erogati alle imprese”), affronta proprio tale argomento.

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Ecco l’articolo.

Con la conversione in legge dell’articolo 7 del Dl 65/15 si conferma l’attribuzione del privilegio generale previsto dall’articolo 2751-bis n. 1 del codice civile ai finanziamenti del Tfr in busta paga e conseguentemente agli importi pagati dal Fondo di garanzia.

Per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, l’articolo 1 della legge 190/14 ha introdotto la possibilità, in via sperimentale, di liquidare nella retribuzione mensile le quote del Tfr maturate nello stesso periodo.

I datori di lavoro che hanno alle dipendenze meno di 50 addetti e che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie le quote di Tfr come parte integrativa della retribuzione possono accedere a un finanziamento assistito sia dalla garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l’Inps, sia in ultima istanza, dallo Stato.

Il finanziamento in esame, secondo quanto originariamente previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 190/14, era altresì assistito dal privilegio speciale previsto dall’articolo 46 del testo unico bancario (Dlgs 385/93). Si tratta di un privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri.

Trattandosi di un privilegio che la legge speciale dichiara preferito a ogni altro credito, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2777 del codice civile, lo stesso è comunque sempre posposto al privilegio per le spese di giustizia e ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis del codice civile.

Il decreto legge 65/15 sostituisce il privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e i crediti previsto dall’articolo 2751 bis, numero 1, del codice civile e specifica inoltre che il finanziamento e le formalità a esso connesse, nell’intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo nonché da ogni altro diritto o imposta.

Il privilegio dell’articolo 2751 bis numero 1 è collocato immediatamente dopo le spese di giustizia ed è previsto per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

Ne discende ulteriormente che il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l’importo pagato, nel privilegio di cui all’articolo 2751 bis numero 1 del codice civile. Gli istituti di credito e i fondi di garanzia ottengono pertanto una migliore collocazione dei propri crediti. La modifica legislativa ha lo scopo inoltre di alleggerire gli oneri dei soggetti coinvolti in tali operazioni: le imprese sono esonerate dal fornire l’elenco dei beni mobili oggetto del privilegio speciale e gli istituti di credito sono esonerati dall’iscrivere tale elenco. Iscrizione che determinerebbe ulteriori oneri in capo alle aziende.

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