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Elevazione limiti temporali congedo parentale:

L’INPS, con la Circolare n. 139 del 17 luglio 2015, ha fornito chiarimenti sull’elevazione dei limiti parentali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni e dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni (Decreto Legislativo n. 80 del 2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183/2015 – Jobs Act).

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse della Circolare n. 139/2015.

Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra l’altro, ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata legge).

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Nell’ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore  flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31 del citato T.U.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Con successive circolari si forniranno le istruzioni operative per l’attuazione della altre modifiche normative sopra citate.

Per completezza si segnala che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1-ter all’art. 32 del T.U.). Su tale riforma verrà emanata apposita circolare.

Per conoscere il contenuto integrale si invita alla lettura della Circolare n. 139 del 17 luglio 2015, pubblicata unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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