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Riconoscimento anzianità di servizio insegnante

La Sezione Lavoro della Corte Suprema ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui vi è contrasto, relativa al riconoscimento, integrale o meno, della pregressa anzianità di servizio nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, ai sensi degli artt. 57 legge 11 luglio 1980, n. 312 e 83, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. È quanto deciso con l’Ordinanza n. 9378 depositata in data 8 maggio 2015 (Presidente: Vidiri; Relatore: De Marinis).

La questione, all’esame della Sezione Lavoro della Corte Suprema, riguardava la seguente vicenda.

Con sentenza del 6.7.2011, la Corte di Appello di Napoli, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché l’Istituto tecnico commerciale di Afragola in sede di proposizione di gravame avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dei predetti soggetti da una dipendente del Ministero inserita nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria di II grado presso l’Istituto Sereni di Afragola dopo aver prestato dieci anni di servizio di ruolo come insegnante di scuola materna, domanda volta appunto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dell’intero periodo trascorso in quel ruolo, viceversa computato parzialmente sulla base del meccanismo della temporizzazione, ed alla condanna degli allora convenuti al pagamento delle conseguenti differenze retributive, accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza rigettava la domanda. La decisione della Corte territoriale discendeva dall’aver questa accolto l’interpretazione restrittiva della norma di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti, come nel caso di specie, nell’accesso alla scuola elementare con provenienza dalla scuola materna. Avverso tale decisione ha proposto ricorso in appello la lavoratrice denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 d.P.R. 417/1974 e 57 L.n. 312/1980, lamentando l’erroneità dell’interpretazione che delle predette norme la Corte territoriale aveva accolto nel senso che le stesse, ove il passaggio di ruolo del docente interessato fosse avvenuto dalla scuola materna alla scuola elementare, precludevano la conservazione in favore dell’interessato dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo, atteso che tale interpretazione restrittiva delle norme in questione risultava essere stata disattesa dalla più recente giurisprudenza ordinaria e amministrativa.

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Stante la situazione di contrasto giurisprudenziale in materia, come si legge nell’Ordinanza n. 9378/2015, la Corte Suprema e ritenendo la questione da esaminare di massima importanza ha rinviato gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

(Fonte: Corte di Cassazione)

 

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