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Incentivo assunzione giovani lavoratori agricoli:

L’INPS, con il Messaggio n. 3448 del 21 maggio 2015, ha informato gli interessati circa l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli e gli adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi di cui all’art. 5 D.L. n. 91/2014, convertito nella L.n. 116/2014.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 3448/2015.

Con Circolare n. 137 del 05 novembre 2014 sono state illustrate le novità normative introdotte dall’art. 5, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, finalizzate alla promozione di forme di occupazione stabile in agricoltura attraverso la previsione di incentivi in favore dei datori di lavoro agricoli che assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, operai agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

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Con la citata circolare sono state, altresì, indicate le modalità di trasmissione telematica, a decorrere dal 10 novembre 2014, dell’istanza di ammissione al beneficio da parte dei datori di lavoro agricolo.

Con il presente messaggio vengono descritti gli adempimenti a carico delle Sedi per l’ammissione al beneficio delle aziende agricole che ne abbiano fatto richiesta e le modalità operative a cui i datori di lavoro ammessi devono attenersi per la corretta fruizione dell’agevolazione in argomento.

Con riferimento al requisito dell’incremento occupazionale netto, di cui al punto 5 della circolare 137/2014, si precisa che lo stesso va accertato esclusivamente attraverso il confronto tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

Per quanto concerne poi le modalità di fruizione del beneficio da parte del datore di lavoro, il Messaggio n. 3448/2015 precisa che l’azienda ammessa al beneficio potrà usufruire per le assunzioni a tempo indeterminato (OTI) in un’unica soluzione, un valore annuale massimo di€ 5.000,00, a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall’assunzione. Invece per le assunzioni a tempo determinato (OTD) la prima quota dopo il primo anno di assunzione; la seconda quota dopo il secondo anno di assunzione; la terza quota dopo il terzo anno di assunzione. Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi. Il valore annuale dell’incentivo, così come sopra determinato, non potrà essere superiore a € 3.000,00.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo del Messaggio n 3448/2015 pubblicato unicamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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