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Importi massimi dei trattamenti di assegno ordinario ed emergenziale:

L’INPS, con la Circolare n. 101 del 21 maggio 2015, ha informato gli interessati circa gli importi massimi dei trattamenti di assegno ordinario ed assegno emergenziale per il fondo di solidarietà del credito per gli anni 2014 e 2015.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 101/2015.

  1. Premessa

Il decreto interministeriale n 83486 del 28 luglio 2014 recante la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito all’art. 10, co 2 prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 2014 i massimali dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale e le relative retribuzioni di riferimento vadano aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria (cfr. circolare 12/2014 e 19/2015).

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  1. Assegno ordinario

Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 10, co 2 del D.I. sopracitato per l’assegno ordinario aggiornati per gli anni 2014 e 2015, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:

MASSIMALI ASSEGNO ORDINARIO 2014

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA (EURO) MASSIMALE (EURO)
Inferiore a 2.122,09 1.152,54
Compresa tra 2.122,09 – 3.354,50 1.328,45
Superiore a 3.354,50 1.678,26

MASSIMALI ASSEGNO ORDINARIO 2015

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA (EURO) MASSIMALE (EURO)
Inferiore a 2.126,33 1.152,85
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21 1.331,11
Superiore a 3.361,21 1.681,62
  1. Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti dall’art 12, co 3 del D.I. sopracitato per l’assegno emergenziale aggiornati per gli anni 2014 e 2015, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:

MASSIMALI ASSEGNO EMERGENZIALE 2014

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/86) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/86) (euro)
Inferiore a 40.639,17 2.373,83 2.235,20
Compresa tra 40.639,17 – 53.471,79 2.674,10
Superiore a 53.471,79 3.742,72

MASSIMALI ASSEGNO EMERGENZIALE 2015

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/86) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/86) (euro)
Inferiore a 40.720,45 2.378,58 2.239,67
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 2.679,45
Superiore a 53.578,73 3.750,21

(Fonte: INPS)

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