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TFR in busta e obbligo datore rimborso anticipato finanziamento:

La cessazione anticipata del rapporto di lavoro con un dipendente che aveva richiesto l’anticipazione del TFR in busta paga, in un’azienda sotto i 50 addetti, determina l’obbligo datoriale al rimborso anticipato del finanziamento bancario (qualora richiesto), rispetto alla scadenza generale prevista per il 30 ottobre 2018 (data entro la quale i datori di lavoro sono obbligati a versare in un’unica soluzione i fondi ricevuti comprensivi degli interessi).

Si tratta, come è noto, del finanziamento che i datori di lavoro hanno la facoltà di richiedere nel caso in cui non siano in grado o non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga ai lavoratori che lo richiedono.

In particolare, si legge nelle Linee Guida per l’Erogazione del Finanziamento relativamente al c.d. “Rimborso anticipato del Finanziamento”, quanto segue:

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In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti nel corso della vita del Finanziamento, il Datore di Lavoro è tenuto al rimborso di quanto già fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all’importo oggetto di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli interessi maturati”.

Inoltre, ai fini della restituzione parziale del Finanziamento, le Linee Guida dispongono che “la Banca notifica al Datore di Lavoro, con apposita comunicazione, la richiesta di restituzione parziale del Finanziamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi, sulla base delle certificazioni prodotte dall’INPS, attestanti le singole Qu.I.R. certificate nei mesi precedenti. In caso di inadempimento del Datore di Lavoro, la Banca procederà con l’escussione del Fondo limitatamente all’importo del finanziamento riferito al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro, per capitale e interessi”.

È consentito altresì al datore di lavoro di richiedere l’estinzione anticipata del Finanziamento, in questo caso, “tale richiesta è accolta dalla Banca, a fronte della presentazione da parte di quest’ultimo di specifica presa d’atto dell’INPS della richiesta di cessazione dell’invio delle certificazioni periodiche alla Banca, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della medesima richiesta”.

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