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Stabilizzazione credito di imposta c.d. bonus di 80 euro:

L’INPS, con il Messaggio n. 2946 del 29 aprile 2015, ha informato gli interessati circa la stabilizzazione del credito di imposta (c.d. bonus di 80 euro).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 2946/2015.

Premessa

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento Ordinario n.99, è stata pubblicata la legge 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). Tale legge contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla stabilizzazione del credito di imposta, c.d. bonus, di 80 euro introdotto dal Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati”, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Quadro normativo

L’articolo 1, comma 12, della legge 190/2014 ha sostituito il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 prevedendo che il credito di imposta, cosiddetto “bonus”, di 80 euro,  citato in premessa, spetti dal periodo di imposta 2015. Pertanto la norma ha stabilizzato il credito che nel D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, era previsto per il solo periodo di imposta 2014.

  1. Requisiti necessari per la concessione del credito:

a) Requisiti soggettivi

In base al comma 12 dell’articolo 1, il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari indicati con circolare n. 67 del 2014, paragrafo 2 lett. a. alla quale si fa integrale rimando.

b) Limiti di reddito e importo del credito

I contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b) nonché i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R., già specificati con circolare n. 67 del 2014, paragrafo 2 lett. a, hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Il comma 12 dell’articolo 1, ribadisce che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.

c) Regola per la concessione del credito

Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 bis dell’art.13 del T.U.I.R. Non rilevano  a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).

In base al comma 15 dell’articolo 1 della legge di stabilità viene confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.

I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.

d) Soggetti esclusi

Per espressa previsione legislativa (articolo 1 comma 12), sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a ) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati  a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014 sopra citata. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.

Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

  1. Prestazioni a sostegno del reddito

Come già precisato con circolare n. 67/2014 le prestazioni  a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R., (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.326/1997).

Per le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del credito si fa rinvio alla circolare n. 67/2014 con la precisazione che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto  della durata  teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.

Si conferma quanto precisato con la circolare n.67/2014 relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito escluse.

In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e  DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).

Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.

  1. Riemissione in pagamento del credito per la riduzione del cuneo fiscale – Reintroito

Le rate del “c.d. bonus 80 €” del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, fornito da Banca d’Italia, possono essere rimesse in pagamento, dopo le opportune verifiche tramite la funzione “Gestione dei Riaccrediti” rilasciata con il messaggio n. 6089 del 17 luglio 2014.

Si conferma che non è possibile, invece, rimettere in pagamento le rate del bonus relative all’anno 2014, riaccreditate nel 2015. Il contribuente può recuperare le somme spettanti e non percepite in sede di dichiarazione reddituale 2014, come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 28/4/2014, par. 5.

Con riferimento al contenuto del citato messaggio, si coglie l’occasione per rammentare che la contabilizzazione al conto GPA10031, identificata dal codice bilancio “3131”, non deve essere oggetto di modifica da parte dell’operatore di sede poiché la valorizzazione del codice bilancio in argomento, intervenuta tramite il codice prodotto “BK001”, proviene dal flusso telematico di rendicontazione. Gli operatori contabili, pertanto, si atterranno esclusivamente alle istruzioni dettate in materia dalla Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali, senza forzare alcuna codifica.

Infatti, i riaccrediti del “bonus 80 €” del 2014, avvenuti nel 2015, sono rientroitati a cura di una specifica procedura automatizzata che non richiede alcun intervento manuale.

Nel caso in cui le somme non riscosse fossero state erroneamente indicate nella certificazione fiscale perché reincassate successivamente all’emissione della CU2015, si provvederà centralmente alla rettifica della stessa dandone idonea comunicazione, con le consuete modalità, al cittadino interessato.

Per tutti gli altri aspetti operativi e contabili non previsti nel presente messaggio restano ferme le disposizioni impartite con le circolari n. 60 del 12 maggio 2014 e n. 67 del 29 maggio 2014 e con i messaggi di seguito elencati:

– n. 5661 del 27 giugno 2014;

– n. 6089 del 17 luglio 2014;

– n. 7216 del 24 settembre 2014;

– n. 7974 del 24 ottobre 2014;

– n. 9471 del 5 dicembre 2014.

(Fonte: INPS)

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